HomeEvidenzaFestività 4 Novembre 2022 in Busta paga: cosa spetta ai Lavoratori?

Festività 4 Novembre 2022 in Busta paga: cosa spetta ai Lavoratori?

Il 4 novembre ricorre la Festa dell’Unità nazionale. Tuttavia, lavorativamente parlando si tratta di un giorno non festivo, i festeggiamenti infatti sono spostati alla domenica successiva da una legge del 1977. La situazione è quindi diversa da quanto visto per il 1° novembre, Festività di Ognissanti.

I contratti collettivi però hanno trovato soluzioni per non far perdere al lavoratore il valore economico di questa “festività soppressa”.

Festività del 4 Novembre, cosa spetta ai lavoratori?

Nonostante il giorno non sia festivo, bensì lavorativo, la maggior part dei contratti collettivi nazionali hanno previsto, in luogo della soppressione della festa dell’Unità nazionale, la corresponsione ai dipendenti di un trattamento economico pari a quello previsto – contrattualmente – per le festività cadenti di domenica.

In altri termini per questa giornata spetta ai lavoratori dipendenti la stessa prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica o il diverso trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello applicata in azienda.

Non tutti i contratti hanno previsto soluzioni di questo tipo, in situazioni minoritarie la contrattazione collettiva non ha previsto alcun trattamento economico normativo a fronte dell’abolizione della festività del 4 novembre.

Vanno nella direzione del riconoscimento del medesimo trattamento applicato per i casi di Festività coincidenti con la domenica, con l’effetto di erogare di fatto al lavoratore una giornata in più di retribuzione. E’ il caso del CCNL Metalmeccanica Industria, Commercio Terziario Servizi, i contratti collettivi dell’Artigianato e così via.

Una diversa normativa è quella prevista, ad esempio, da CCNL abbigliamento e confezioni industria in cui si prevede che il compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal contratto per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, verrà corrisposto in occasione del godimento delle riduzioni di orario di lavoro. Resta a carico dell’azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alle riduzioni di orario.

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