HomeEvidenzaFestività 8 dicembre 2022 in Busta paga: ecco come viene pagata

Festività 8 dicembre 2022 in Busta paga: ecco come viene pagata

Festività 8 dicembre dell’Immacolata Concezione, come viene pagata in Busta paga?L’8 dicembre 2022, giorno dell’Immacolata Concezione, quest’anno cade di giovedì. Vediamo come è regolata dai contratti collettivi.

Festività 8 dicembre non lavorata: quanto spetta

Se la festività dell’Immacolata è goduta e quindi non c’è la prestazione lavorativa, ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile, bensì ad ore (come i lavoratori somministrati, o gli operai di alcuni settori), spetta un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.

La festività non coincide con la domenica, quindi ai lavoratori non spetta alcun trattamento aggiuntivo, in quanto detta festività è già compresa nello stipendio mensile.

Festività 8 dicembre lavorata: quanto spetta

Nel mese di dicembre a far salire la Busta paga non c’è solo la Tredicesima e, per quest’anno, il Bonus Draghi. In alcuni casi anche la Festività dell’Immacolata può contribuire a far lievitare in ‘Netto in Busta’. Vediamo quando.

Se il lavoratore presta la sua opera nella giornata dell’8 dicembre gli verrà riconosciuto, oltre al compenso spettante anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo previste dal CCNL applicato dall’azienda.

Se durante la festività infrasettimanale dell’Immacolata il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte di Inps (o altri Fondi) perché a carico del datore di lavoro. Ciò riguarda i lavoratori:
– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Diversamente il trattamento economico per la festività è a carico dell’Inps (o altri Fondi) per i lavoratori:
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

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