Tra le novità previdenziali del prossimo anno, va ricordato che non si applicherà più il contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro, cioè sugli assegni superiori a 100.000 euro lordi annui. La misura termina la propria vigenza il 31 dicembre del 2021, così come previsto dalla legge di Bilancio 2021 che abbreviò il periodo di applicazione da 5 a 3 anni in ottemperanza all’orientamento della Corte Costituzionale. Si ripristina così il sistema che vede l'applicazione della rivalutazione su fasce d'importo, con criteri quindi di progressività, e non più a scaglioni singoli. Come opera il meccanismo di prelievo? Quali sono le ragioni che hanno portato la Consulta alla sostanziale “bocciatura” del contributo?
L’INPS, con la circolare n. 197 del 2021, comunica di aver effettuato le operazioni di rinnovo delle pensioni per il 2022 per attribuire, in particolare, la rivalutazione sulle pensioni e sulle prestazioni assistenziali in misura definitiva per l’anno 2021 e in misura provvisoria per l’anno 2022 per i relativi conguagli. L’Istituto descrive inoltre i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2022.
per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, Agci-Agrital, Amministrazioni pubbliche, Confcooperative-Fedagripesca, Confcooperative Lavoro e servizi, Federforeste e Legacoop Agroalimentare con Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno siglato in data 9 dicembre 2021 l’accordo di rinnovo del CCNL L'accordo decorre dal 1° gennaio 2021 e scadrà il 31 dicembre 2024. Novità in materia di classificazione del personale, minimi tabellari, apprendistato professionalizzante, previdenza integrativa.
Per i dipendenti dalle imprese artigiane dell'area meccanica, che confluisce nella nuova macro area Manifatturiero, Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di produzione, Confartigianato Impianti, Confartigianato Orafi, Confartigianato Odontotecnici, Confartigianato Restauro, Cna Produzione, Cna Installazione e impianti, Cna Servizi alla Comunità/Autoriparatori, Cna Artistico e Tradizionale, Cna Benessere e sanità, Casartigiani e Claai con Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno siglato l'ipotesi di accordo 17 dicembre 2021 per il rinnovo del CCNL. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.
Prosegue il confronto tra Governo e Sindacati. Il 20 dicembre si è tenuto un incontro durante il quale il Presidente Draghi ha confermato la volontà di aprire un negoziato per la riforma delle pensioni. I sindacati hanno presentato le proprie proposte considerando come temi prioritari l’opportunità di introdurre una pensione minima di garanzia per una maggiore tutela delle giovani generazioni. Ulteriore profilo di attenzione è poi rappresentato dalla previsione di misure agevolative per le lavoratrici, nonché per la flessibilità in uscita. Il Governo ha, invece, presentato il pacchetto previdenziale inserito nella legge di Bilancio 2022 che prevede l’introduzione, per il solo 2022, di una quota 102, la proroga per un ulteriore anno di opzione donna e dell’Ape sociale con un ampliamento della platea delle categorie dei lavoratori gravosi.
Per i vettori del trasporto aereo, il 2 dicembre 2021 Assaereo con Filt Cgil, Fit Cisl, Ulitrasporti e Ugl Trasporto aereo hanno siglato la Parte Specifica del CCNL dedicato alle attività aeroportuali (disciplina comune e sezioni personale navigante tecnico, personale navigante di cabina e personale di terra). Le principali novità riguardano l’apprendistato, la retribuzione del personale navigante tecnico e degli assistenti di volo. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.
Il decreto Sostegni bis ha esteso le tutele previdenziali per i lavoratori dello spettacolo, in particolar modo relativamente con riguardo all’indennità di malattia. Per il diritto alla prestazione sono infatti ora sufficienti 40 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso. L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento, è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare e compete per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia. L’indennità spetta sia ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi, ma con qualche importante esclusione.
L’INPS, con circolare n. 189 del 2021, fornisce istruzioni in materia di diritto alla fruizione, anche in modalità oraria, del congedo parentale straordinario Covid-19, previsto a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per figli conviventi minori di anni 14, e per figli con disabilità in situazione di gravità accertata, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente.