Per i dipendenti dalle imprese e società esercenti servizi ambientali nell'ambito delle trattative per il rinnovo unificato dei rispettivi contratti, Fise Assoambiente e UTILITALIA,Cisambiente, Legacoop Servizi, AGCI Servizi, Confcooperative Lavoro e servizi con FP-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FIADEL hanno siglato l'ipotesi di accordo 9 dicembre 2021. L’intesa, da un lato definisce la copertura economica del periodo contrattuale 1° luglio 2019-31 dicembre 2021; dall’altro apporta alcune modifiche agli articolati dei CCNL che decorrono dal 1° gennaio 2022, in particolare per quanto riguarda l’una tantum, la malattia, l’sonero agevolato per inidoneità, l’apprendistato e il lavoro a termine.
Per i dipendenti dalle imprese alimentari artigiane e non artigiane fino a 15 dipendenti e dalle imprese della panificazione CNA Agroalimentare, Confartigianato Alimentazione, Casartigiani e CLAAI con FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL hanno siglato l'ipotesi di accordo 6 dicembre 2021 per il rinnovo del C.C.N.L.. La nuova intesa, si applica anche alle attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione e completa l'accordo 28 gennaio 2021 di rinnovo della Parte II imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.
Nella circolare n. 182 del 2021, l’INPS rende note le modalità di applicazione delle tutele previste per i lavoratori subordinati e per i lavoratori autonomi dello spettacolo in base al rapporto di lavoro in essere. Nel documento di prassi l’Istituto spiega i termini di applicabilità della tutela della maternità derivante da rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Per il contrasto del lavoro irregolare e per meglio tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori sono stati approvati due emendamenti, al disegno di legge di conversione del decreto fisco-lavoro che impattano sulle regole per l’utilizzo dei lavoratori autonomi occasionali. Il primo, che modifica il TU Salute e Sicurezza sul lavoro, interviene sul computo dei lavoratori privi di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ai fini del calcolo del 10% per procedere all’emissione di un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa. Il secondo, invece, dispone l'obbligo, da parte dei committenti, di comunicare l'avvio dell'attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali. La mancata o ritardata comunicazione comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.
Ammortizzatori sociali, politiche attive del lavoro, cuneo fiscale, agevolazioni per le assunzioni, DURC, parità salariale e salario minimo. Sono alcuni dei temi che verranno discussi alla X edizione del Forum One LAVORO. L’evento “2022 - Si riparte dal lavoro” è organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro e vede la partecipazione dei massimi esperti delle istituzioni, del mondo accademico e delle professioni per analizzare le riforme messe in atto e quelle da attuare per la ripresa del mercato del lavoro. Segui la diretta in live streaming il 1° dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle 16.00.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni é determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio. Con il 2022 si prevede il ritorno all’applicazione previgente al ciclo di interventi dell’indice di rivalutazione automatica delle pensioni: del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS; del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo (2577,91 euro). Si ripristina poi il sistema che vede l'applicazione della rivalutazione su fasce d'importo, con criteri quindi di progressività.
Nella nota n. 1799/2021, pubblicata sul proprio portale istituzionale il 23 novembre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricalca il parere già fornito dall’INPS nel considerare ammissibile la conversione in cassa integrazione con causale Covid-19 dei periodi di ferie, già programmati e concessi, ai propri lavoratori dipendenti. Tale facoltà è ammessa esclusivamente in caso di sospensione totale dell’attività per cause attinenti l’emergenza sanitaria in corso.