HomeEvidenzaNASpI, importi tagliati anche del 100%: il caso

NASpI, importi tagliati anche del 100%: il caso [FOTO]

Più di un percettore ha notato che la NASpI di aprile ha subito delle decurtazioni. Non per tutti, sia chiaro, e non per forza ad aprile. Qualcuno ha avuto dei tagli nei mesi precedenti, qualcun altro invece ha ricevuto lo stesso importo di sempre.

In alcuni casi il taglio è stato del 100%: in pratica, l’indennità di disoccupazione non è proprio arrivata. Vediamo meglio quando accade.

INPS taglia l’importo

L’importo della NASpI non è sempre uguale. Se gli aumenti fanno piacere ai beneficiari, meno piacere fanno eventuali decurtazioni che INPS effettua sulla mensilità.

Il taglio più comune è quello dovuto al décalage: dal sesto mese di fruizione dell’indennità, infatti, INPS decurta il 3% dell’importo ogni mese. Il décalage parte dall’ottavo mese se il percettore ha più di 55 anni.

Altre volte però i tagli possono essere più sostanziosi: succede quando INPS effettua delle trattenute per recuperare delle somme che il percettore NASpI gli doveva. Tagli che in alcuni casi possono raggiungere il 100%: INPS salta dunque il pagamento di una mensilità, trattenendo l’intero importo.

È il caso di questo percettore, che a causa di un mancato pagamento contatta l’Istituto che gli fornisce questa spiegazione:

Nel caso in esempio, INPS non ha erogato la NASpI di marzo perché, a seguito di alcuni controlli incrociati, ha saputo che il richiedente aveva ricevuto una doppia indennità a copertura del periodo 10 settembre – 10 ottobre: la NASpI, da parte dell’INPS, e l’indennità per il preavviso delle dimissioni, da parte dell’azienda.

L’INPS ha quindi trattenuto la NASpI di marzo, recuperando così quella erogata a ottobre che non era dovuta.

Mi spetta la NASpI se mi licenzio?

La NASpI spetta quindi in caso di dimissioni? In linea generale no, ma ci sono delle circostanze particolari in cui INPS riconosce comunque l’indennità, anche se il lavoratore ha deciso di sua volontà di licenziarsi.

In caso di dimissioni volontarie, la NASpI spetta:

  • se le dimissioni vengono date per giusta causa (es. perché non si riceve lo stipendio), per il recesso del curatore o per la risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale, come stabilito dalla circolare INPS n. 21 del 10 febbraio 2023;
  • a seguito di trasferimento lontano, ossia quando la nuova sede di lavoro presso la quale il lavoratore è obbligato a trasferirsi dista oltre 50 km dalla propria residenza o occorrono più di 80 minuti con i mezzi pubblici per raggiungerla;
  • quando le dimissioni sono rese durante il periodo tutelato di maternità (o paternità), ossia:
    • nel periodo che va dai 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio per la madre;
    •  durante il congedo di paternità obbligatorio o alternativo e fino al primo anno di età del bambino per il padre.
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