La Manovra approvata alla Camera dei deputati ieri stabilisce che il divieto di licenziamento è vigente fino al 31 marzo. Fino a quella data dunque ogni forma di recesso intimata da parte del datore di lavoro viene, dalla legge, considerata illegittima. Le aziende dovranno dunque applicare gli strumenti emergenziali per gestire al meglio il personale: cassa integrazione o lo sgravio contributivo per chi rinuncia all’utilizzo della cassa.
Ma restano pur sempre in piedi le poche stringenti norme, introdotte dal Decreto agosto, che consentono di praticare dei licenziamenti.
Tra queste vi la possibilità di recedere dal rapporto in caso di accordo sindacale aziendale. Si tratta di un accordo che va sottoscritto tra l’azienda e le organizzazioni sindacali (non basta la firma delle sole RSA o RSU), ferma restando la loro rappresentatività a livello nazionale (quindi non può essere firmato da sigle sindacali poco rappresentative).
Come sottolinea Il Sole 24 Ore in edicola oggi “non si tratta […] di una vera e propria deroga al divieto di licenziamento ma, piuttosto, di una forma speciale di incentivazione all’esodo che consente la fruizione del trattamento di disoccupazione anche in presenza di una risoluzione volontaria del rapporto di lavoro”.
Dunque per essere legittimo l’accordo non deve essere meramente finalizzato all’espulsione di personale, ma occorre che l’azienda finanzi, con degli incentivi economici, l’uscita dei lavoratori che dovranno quindi prestare il consenso, in questo caso il loro consenso sarà requisito per poi accedere alla NASpI:
”Questa intesa, secondo la normativa vigente, deve avere come scopo il riconoscimento di un «incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro». Si tratta, in altri termini, di un normale piano di incentivazione all’esodo, destinato ai lavoratori che accettano di risolvere il rapporto di lavoro. Un piano diverso, però, da quelli che normalmente concludono una procedura di licenziamento collettivo, in quanto la legge fissa come unico criterio di accesso quello della volontarietà”.
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