L’Inps ha emanato la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021 con cui comunica che dal 1° gennaio 2021 sono in vigore i nuovi importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Il decreto legislativo n. 148/2015 infatti prevede che dal 1° gennaio di ciascun anno sono aumentati i c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto.
L’aumento si realizza nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il 2021 non si registrano aumenti: gli importi sono gli stessi.
Ricordiamo che i massimali costituiscono la base di calcolo per l’applicazione dell’80%, che è il trattamento che poi in realtà percepisce il lavoratore. L’80% infatti non viene calcolato sulla retribuzione globale di fatto del singolo lavoratore.
A seguire riportiamo sinteticamente i nuovi importi in vigore 1° gennaio 2021, rinviando alla circolare Inps ogni ulteriore precisazione (per scaricarla clicca qui).
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Trattamenti di integrazione salariale | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 998,18 | 939,89 |
Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.199,72 | 1.129,66 |
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 1.197,82 | 1.127,87 |
Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.439,66 | 1.355,58 |
FONDO CREDITO
a) Assegno ordinario
Massimali assegno ordinario | |
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
Inferiore a 2.184,24 | 1.186,29 |
Compresa tra 2.184,24 – 3.452,74 | 1.367,35 |
Superiore a 3.452,74 | 1.727,41 |
b) Assegno emergenziale
Massimali assegno emergenziale | ||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 41.829,33 | 2.443,35 | 2.300,66 |
Compresa tra 41.829,33 – 55.037,77 | 2.752,41 | |
Superiore a 55.037,77 | 3.852,34 |
FONDO CREDITO COOPERATIVO
a) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti all’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 82761/2014, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2021, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo | ||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 39.543,11 | 2.343,44 | 2.206,58 |
Compresa tra39.543,11 – 55.152,24 | 3.151,99 | |
Superiore a 55.152,24 | 3.666,06 |
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolaren. 94 del 12 maggio 2015, a € 1.227,55 per il 2021.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a € 1.227,55 per il 2021.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2021 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2020, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
Pertanto, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 20 del 10 febbraio 2020 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a € 1.199,72 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a € 998,18 (quanto al massimale più basso).
ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2021, a € 595,93. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
LEGGI ANCHE: