Sono svariati i casi in cui il Reddito di Cittadinanza può essere revocato, e per fare chiarezza va preso come riferimento il decreto 4/2019 poi convertito dalla legge 26/2019, il quale indica sia le cause che le conseguenze della revoca.
La revoca del Reddito di Cittadinanza puo avvenire in caso di:
- scadenza temporale naturale
- nuova occupazione
- perdita dei requisiti
- mancata comunicazione all’Inps
- sanzioni
- sanzione penale
In alcune di queste situazioni si può rifare immediatamente domanda per accedere di nuovo all’Rdc, in altre è necessario aspettare un periodo di tempo prestabilito. Nel complesso – e dettagliatamente – a conti fatti sono 12 casi di revoca. Vediamoli nel dettaglio.
REDDITO DI CITTADINANZA: REVOCA PER SCADENZA NATURALE
Il Reddito di Cittadinanza ha una durata limitata ad un periodo di tempo.
Nello specifico, questo beneficio viene riconosciuto per un massimo di 18 mensilità consecutive. Al termine dei 18 mesi, se l’utente avrà ancora i requisiti per ottenere nuovamente questo aiuto economico, potrà chiederne il rinnovo, anche se per presentare la domanda di rinnovo è necessario attendere il mese successivo a quello in cui è avvenuta l’ultima erogazione.
REDDITO DI CITTADINANZA: REVOCA PER NUOVA OCCUPAZIONE
Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare trovino lavoro occorre comunicarlo immediatamente. In tal caso, il nuovo reddito da lavoro concorre nella determinazione del reddito familiare nella misura dell’80% (a decorrere dal mese successivo a quello di variazione) e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità.
Possono verificarsi due situazioni:
- riduzione dell’importo del Reddito di Cittadinanza: se nonostante l’aggiunta del nuovo stipendio il reddito familiare resta inferiore alla soglia prevista;
- perdita del Reddito di Cittadinanza: se con l’aggiunta del nuovo stipendio il reddito familiare supera la soglia massima prevista.
REDDITO DI CITTADINANZA: REVOCA PER PERDITA DEI REQUISITI
I nuclei familiari, per risultare beneficiari del Reddito di Cittadinanza devono rispettare questi requisiti, cioè:
- cittadini italiani o di un Paese UE o stranieri con regolare permesso di soggiorno;
- residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni;
- ISEE inferiore a 9.360€;
- reddito familiare inferiore a 6.000€ moltiplicato per il relativo parametro di scala di equivalenza;
- patrimonio immobiliare (con prima casa esclusa) inferiore ai 30.000€;
- patrimonio mobiliare inferiore a 6.000€ (aumentabile per i nuclei numerosi);
- non avere un’auto o una moto immatricolati negli ultimi 6 mesi, oppure con cilindrata superiore a 1.600 cc o 250 cc immatricolati negli ultimi 2 anni;
- nel nucleo familiare non ci devono essere soggetti che negli ultimi 12 mesi hanno presentato le dimissioni volontarie.
Questi requisiti devono essere tutti rispettati per tutto il periodo in cui viene riconosciuto il Reddito di Cittadinanza, in caso contrario il beneficio viene revocato, anche se la famiglia può farne di nuovo richiesta qualora torni ad avere una situazione conforme a quella prevista.
Dopo la perdita del Reddito di Cittadinanza, però, si può fare richiesta per il periodo residuo rimasto in seguito alla revoca.
Nel caso invece di perdita del diritto di cittadinanza per superamento del reddito familiare, essendo cambiata la condizione lavorativa di uno o più componenti della famiglia, l’eventuale successiva richiesta si considera come se fosse la prima – ma solamente dopo almeno un anno dal nuovo abbassamento del reddito – e quindi il Reddito di Cittadinanza viene pagato per altre 18 mensilità.
REDDITO DI CITTADINANZA: REVOCA PER MANCATA COMUNICAZIONE ALL’INPS
Il Reddito di Cittadinanza può essere revocato anche in caso di mancata comunicazione all’Inps nei seguenti casi:
- quando uno dei componenti del nucleo familiare intraprende un’attività lavorativa e non ne dà comunicazione all’Inps entro 30 giorni.
- in caso di variazione del nucleo familiare se non si presenta una DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica – aggiornata entro il 2° mese dalla variazione. La revoca però avviene solamente quando la variazione potrebbe comportare una riduzione del Reddito di Cittadinanza.
- quando non vengono comunicate le dimissioni dal lavoro – tranne che nei casi in cui le dimissioni vengono presentate per una giusta causa –
- per mancata comunicazione della “sopravvenienza nel nucleo familiare, successivamente alla domanda, di componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero”.
Entro il 31 gennaio, a meno che non sia già compresa nella DSU – è necessario comunicare qualsiasi variazione del patrimonio mobiliare che comporti la perdita dei requisiti – relativamente all’anno precedente – altrimenti scatta la revoca del sostegno.
REDDITO DI CITTADINANZA: REVOCA E SANZIONI
Oltre che nei casi sovraindicati, il Reddito di Cittadinanza può essere revocato quando anche uno solo dei componenti del nucleo familiare (tra i soggetti obbligati) si trovi in queste situazioni:
- non rilascia la DID entro il 30° giorno dal riconoscimento del beneficio;
- non sottoscrive il Patto per il lavoro o di inclusione sociale con il centro per l’impiego;
- non partecipa (in assenza di giustificato motivo) alle iniziative di carattere formativo;
- rifiuta la terza offerta di lavoro congrua tra quelle ricevute nel corso dei 18 mesi;
- rifiuta la prima offerta di lavoro congrua nel caso il RdC sia già stato rinnovato;
- non partecipa ai lavori di pubblica utilità;
- si assenta per la terza volta senza giustificazione valida alle convocazioni da parte del centro per l’impiego;
- si assenta per la seconda volta ad un incontro di orientamento organizzato dal centro per l’impiego.
In caso di decadenza il RdC potrà essere richiesto solamente dopo 18 mesi, o comunque 6 mesi nel caso in cui nel nucleo familiare ci siano componenti minorenni o con disabilità.
Anche alcune sanzioni che hanno conseguenze in ambito penale possono comportare la perdita del Reddito di Cittadinanza. Questo vale in caso vengano dati con intento doloso dati o informazioni non corrispondenti al vero ai fini del riconoscimento del Reddito di Cittadinanza: in tal caso, oltre alla perdita del beneficio e al recupero delle somme indebitamente ricevute, è prevista la reclusione da 1 a 6 anni.
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