I beneficiari della Naspi possono svolgere sia una prestazione occasionale sia un’attività lavorativa autonoma, ma sempre entro certi limiti per evitare di andare incontro ad una riduzione dell’assegno mensile spettante (per approfondire sul ‘rischio riduzione’ clicca qui). Inoltre i beneficiari sono tenuti a rispettare l’obbligo di comunicare all’INPS l’inizio dell’attività e gli importi che si percepiranno.
Innanzitutto, per prestazione occasionale si intende un tipo di prestazione che può permettere di percepire compensi inferiori ai 5mila euro l’anno e non possono essere percepiti importi superiori ai 2.500 euro per ogni committente. In tal caso, il reddito derivante dalla prestazione è pienamente cumulabile con la Naspi, come chiarisce anche la circolare INPS 174 del 23 novembre 2017: “I compensi percepiti per attività rientranti nelle prestazioni occasionali (art. 54-bis del decreto legge n. 50/2017) non incidono sullo stato di disoccupazione; ragion per cui se il soggetto è beneficiario della NASpI, può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nel limite di 5.000 euro annui. Entro detto limite, l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi. Inoltre, il soggetto non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività. (circolare INPS n. 174, del 23 novembre 2017)”.
Nel caso invece di lavoro autonomo, vi è compatibilità fino a redditi annui di 4.800 euro ma con riduzione dell’indennità pari all’80% del compenso percepito. In questo caso la comunicazione del compenso con il modello Naspi COM va effettuata all’INPS.
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