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Contratti a termime, Il Sole 24 Ore: le causali della contrattazione collettiva non hanno scadenza

Dopo la modifiche del Parlamento recate dal Decreto Sostegni bis, il Decreto Dignità sui contratti a termine ‘cambia veste’.

Stop alla causali tassative di legge (che resterebbero aggiuntive) se gli accordi o contratti collettivi di lavoro individuano specifiche causali di ricorso al lavoro a tempo determinato. Una delega alla contrattazione collettiva che restituisce alle parti sociali una facoltà che la legge già dal 1987 gli affidava, confermata nel 2001 e dalle riforme successive, fino alla cancellazione con il Decreto Dignità del 2018.

Ad offrire un’interpretazione della nuova normativa è, da ieri, anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 1363/2021, commentata da Il Sole 24 Ore in edicola oggi, che sottolinea come le modifiche introdotte dalla legge di conversione del Decreto Sostegni bis, dal un lato ripristinino le causali ‘collettive’, e dall’altro abbiano carattere definitivo:

“Non sono previsti, sottolinea l’INL, vincoli contenutistici o caratteristiche sostanziali per le causali contrattual-collettive. Si richiede solo che le esigenze siano specifiche, e quindi individuino ipotesi concrete senza risolversi in formulazioni generiche. L’allargamento delle causali a quelle di derivazione contrattual-collettiva ha naturalmente e automaticamente effetto anche su proroghe e rinnovi, in virtù del richiamo al primo comma dell’articolo 19 del Dlgs 81/2015 operato dall’articolo 21 del medesimo decreto“. 

Quindi – continua ‘Il Sole’ – è possibile rinnovare un contratto a termine e prorogarlo oltre i 12 mesi anche in forza di causali previste dalla contrattazione collettiva. Ed è proprio quest’ultima possibilità che non soffre alcun limite temporale. Nella lettera a) dell’articolo 41-bis, che estende l’elenco delle causali a quelle contrattuali, non è infatti previsto alcun termine di efficacia temporale. Una limitazione temporale (al 30 settembre 2022) si ritrova invece nella lettera b) della medesima norma (che introduce nell’articolo 19 il nuovo comma 1.1), ed è però riferita espressamente alla sola ipotesi di stipulazione del primo contratto a termine tra le parti”.

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