Novità per i lavoratori dello Spettacolo ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni Inps arrivano con il Decreto Sostegni bis.
Dal 1° luglio 2021 infatti il requisito dell’annualità di contribuzione per i lavoratori dello spettacolo appartenenti al cd. Gruppo A del D.lgs. 182/97, vale a dire i lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, come individuate dal decreto ministeriale 15 marzo 2005 si raggiunge con 90 contributi giornalieri a partire dalle prestazioni decorrenti dal 1° agosto 2021.
Dunque per ottenere l’annualità di contribuzione viene meno il requisito dei 120 contributi giornalieri previsto dalla normativa del 1997.
Su questo è intervenuto anche l’Inps con una recente circolare (n. 163 del 29 ottobre 2021) in cui sottolinea anche le caratteristiche di questi 90 contributi giornalieri. Devono essere per almeno 2/3 (60 contributi giornalieri) riferiti ad attività lavorativa svolta nel settore spettacolo e versati al FPLS indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il tipo di prestazione richiesta per le pensioni di vecchiaia, anticipata, invalidità (assegno ordinario di invalidità, pensionedi inabilità, assegno ordinario privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità) e superstiti.
Nessuna modifica e restano confermati i requisiti contributivi previsti per le prestazioni pensionistiche dei lavoratori appartenenti agli altri gruppi dello spettacolo di cui al D. lgs. 182/97 e cioè:
– 260 contributi giornalieri per i lavoratori inquadrati nel gruppo B, dal 1° agosto 1997 in poi;
– 312 contributi giornalieri per i lavoratori inquadrati nel gruppo C, dal 1° agosto 1997 in poi.
A questi lavoratori a tempo determinato con almeno 60 contributi giornalieri (effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fpls annualmente) spetta l’accredito d’ufficio di un numero massimo di contributi giornalieri, fino a concorrenza di 90 annui complessivi.
Ciò in relazione agli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore stesso non superi quattro volte l’importo del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria. In ogni caso, tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a dieci.
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RIPRODUZIONE RISERVATA – La riproduzione, su qualsiasi supporto e in qualsiasi forma, dei contenuti del presente articolo in violazione delle norme sul diritto di autore sarà segnalata all’Agcom per la sua immediata rimozione [Delibera n. 680/13/CONS 12/12/2013].