Dal 1° marzo 2022 l’Assegno Unico Universale ingloba gli assegni familiari, per il nucleo familiare e le detrazioni per figli/familiari a carico che comparivano in busta paga. Se più volte è stato ribadito che in alcuni casi gli ANF e gli AF sono ancora validi (TuttoLavoro24.it lo ha fatto in questo articolo), cosa meno nota è il fatto che anche le detrazioni IRPEF per familiari a carico non sono totalmente eliminate, bensì modificate. Ci sono infatti due casi in cui queste sono ancora valide. Vediamoli.
Detrazioni familiari in busta paga: figli a carico
L’Assegno Unico assorbe le detrazioni per figli a carico solo laddove i figli in questione abbiano meno di 21 anni e rientrino nella platea dei beneficiari della misura. Pertanto, per adattare l’attuale sostegno economico riconosciuto in busta paga all’avvio dell’Assegno Unico, le detrazioni per figli a carico continueranno a esistere ma in versione un po’ più ristretta. Le detrazioni IRPEF, infatti, proprio come è stato finora, continueranno a essere riconosciute in busta paga per i figli naturali, adottivi o affidati a carico di età superiore a 21 anni, per i quali non è previsto il riconoscimento dell’Assegno Unico.
Per percepire le detrazioni, il figlio a carico che ha compiuto 21 anni non deve né essere disabile (per i quali è previsto l’Assegno Unico), né avere un reddito annuo che superi una certa soglia. A tale proposito, ai sensi dell’art. 12 del TUIR si parla di:
- un reddito annuo proprio, inferiore a 4.000 euro se il figlio ha fino a 24 anni;
- un reddito annuo proprio, inferiore a 2.840,51 euro se il figlio ha più di 24 anni. Tale cifra è da ritenersi valida per qualsiasi familiare a carico.
Detrazioni familiari in busta paga: coniuge a carico
Così come restano valide le detrazioni per figli a carico over 21, allo stesso modo rimangono valide le detrazioni per coniuge a carico, dato che neanche questa misura è coperta dall’Assegno Unico che spetta solo per i figli, e non per gli altri familiari.
Come anticipato sopra, il coniuge si considera a carico se il suo reddito annuo è inferiore a 2.840,51 euro. In particolare, come si legge all’art. 12 del TUIR, le detrazioni per il coniuge vengono calcolate sulla base del reddito familiare nel modo che segue:
- 800,00 euro se il reddito complessivo annuo è inferiore a 15.000,00 euro;
- 690,00 euro se il reddito complessivo annuo è superiore a 15.000,00 euro ma inferiore a 40.000,00 euro;
- 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma inferiore a 80.000,00 euro.
Naturalmente, come specificato anche nell’art. 12 del TUIR, lettera a), le detrazioni per il coniuge a carico spettano solo nel caso in cui non si sia legalmente ed effettivamente separati.
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