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Reddito di Cittadinanza terminato dopo 36 mesi: cosa fare per continuare a riceverlo

Sono più di 2 milioni e mezzo i percettori che il 30 aprile 2022 termineranno la fruizione del Reddito di Cittadinanza. Chi infatti ha beneficiato del sostegno per 18 mesi richiedendone il rinnovo a ottobre 2020, ha ricevuto l’ultima mensilità delle ulteriori 18 proprio con l’accredito che Inps ha pagato a fine aprile. Per questi beneficiari, quindi, quella di aprile corrisponde alla 36esima ricarica mensile.

Tali percettori hanno visto apparire sul proprio Fascicolo Previdenziale del Cittadino la dicitura “terminata“, come dimostra la foto seguente inviataci da un nostro lettore:

Si tratta della situazione di chi aveva presentato domanda per il Reddito di Cittadinanza per la prima volta a marzo 2019, percependolo per 18 mesi fino a settembre 2020. Dopo il canonico mese di sospensione, a ottobre 2020 era stata presentata domanda di rinnovo per altri 18 mesi (come la foto dimostra), in scadenza nel mese corrente.

Dunque, una volta esauriti i primi 36 mesi (18+18), cosa potranno fare i beneficiari di RdC? Potranno fare domanda per altri 18 mesi? Vediamo cosa dice la normativa in merito.

RdC scadenza 36 mesi: si può rinnovare?

Buone notizie. Il Decreto istitutivo del Rdc stabilisce che il sussidio venga erogato per un periodo di 18 mesi, rinnovabile a condizione che lo stesso venga sospeso per un mese. La legge non mette limiti ai rinnovi, quindi questi nuclei beneficiari – che finora hanno beneficiato di 36 mesi con un 1 mese di interruzione dopo il primo anno e mezzo di erogazione – potranno ancora far domanda.

In pratica, la domanda può essere presentata per più volte a patto che ogni volta (quindi ogni 18 mesi) si aspetti 1 mese prima di cominciare a beneficiare della mandata successiva.

RdC scadenza 36 mesi: come rinnovare

La procedura di presentazione delle domande di rinnovo è la stessa utilizzata per le nuove domande. Si potrà presentare domanda già dall’1-2 maggio 2022, così da ricominciare a ricevere il sussidio da giugno (dopo la sospensione di maggio). La richiesta potrà essere avanzata:

  • fisicamente, presso il CAF, il Patronato o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali;
  • telematicamente, accedendo direttamente con le proprie credenziali SPID, CIE e CNS al sito dedicato o al sito dell’Inps.

Nel caso in cui la domanda sia inoltrata dallo stesso richiedente, il beneficio sarà erogato sulla medesima Carta di pagamento. Altrimenti, nel caso in cui a presentarla sia un altro componente del nucleo familiare, sarà necessario ritirare una nuova Carta.

Verificato il rispetto dei requisiti di legge (per conoscerli, consulta la nostra guida dedicata a RdC), dal mese successivo alla presentazione della domanda il beneficio sarà accreditato per ulteriori 18 mesi. L’erogazione del beneficio è sempre condizionata alla presenza di un ISEE in corso di validità e al mantenimento dei requisiti e degli obblighi di legge. 

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