Ci sono novità anche per quanto riguarda il welfare aziendale nel Decreto Aiuti bis. Si innalza la soglia di fringe benefit non tassabile.
Secondo quanto disposto dall’art. 12, le somme fino a 600 euro erogate ai lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro per il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche (acqua, luce e gas) non concorrono a formare il reddito. Ciò significa che nei limiti di 600 euro, appunto, tali importi non sono tassati.
La nuova disposizione va in discontinuità rispetto a quanto previsto dall’articolo 112 del Dl 104/2020, secondo il quale «limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito […] è elevato ad euro 516,46».
La deroga dell’art. 12 starebbe quindi:
- nell’inclusione delle somme erogate o rimborsate dal datore nei confronti del dipendente;
- nell’innalzamento della stessa somma a 600 euro.
L’esenzione fiscale è permessa a patto che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte, ossia il pagamento delle utenze. Somma complessiva che, limitatamente al settore privato, nel 2022 può innalzarsi fino a 800 euro nel caso in cui le azioni di welfare aziendale esentasse comprendessero anche l’agevolazione di 200 euro come buoni carburante, prevista dal Dl 21/2022.
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