Una domanda molto frequente soprattutto tra gli aspiranti docenti riguarda la quantità di giorni necessari a maturare i 12 punti che complessivamente possono essere attribuiti per una supplenza e quanti per maturare l’anno di servizio ai fini della carriera.
Sappiamo, infatti, che i punti sono fondamentali quando si aggiorneranno le graduatorie: più punti si maturano, più in alto sarà la propria posizione in graduatoria e di conseguenza ci saranno più possibilità di essere chiamati per primi.
Ma come funziona il sistema di conferimento dei punti? Sono gli stessi anche per l’anno di servizio?
Supplenze GAE e GPS 2022/2023: annualità di servizio
Nel caso specifico dell’anno di servizio i giorni di servizio devono essere 180. È il MIUR con la nota n.7526 del 24 luglio 2014 a chiarire che per annualità di servizio si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia.
Supplenze GAE e GPS 2022/2023: 12 punti
Le cose cambiano, invece, per la questione dei 12 punti. In questo caso, infatti, i giorni non serve che siano 180, devono essere almeno 166. Nelle tabelle di valutazione allegate all’OM 112 del 6 maggio 2022 si afferma che per il servizio specifico, ovvero il servizio prestato sulla classe di concorso o grado di istruzione, su posto comune o sostegno, per cui si procede alla valutazione, sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, due punti, sino ad un massimo di 12 punti. Nello specifico, il calcolo è il seguente:
- da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
- da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
- da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
- da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
- da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
- da 166 gg. in poi uguale p. 12.
Supplenze GAE e GPS 2022/2023: considerazioni
È importante però fare delle precisazioni:
- il servizio può anche non essere prestato in maniera continuativa;
- i 12 punti spettano anche nel caso in cui si tratti di servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino alle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia.