Aumento Pensioni per tre mesi ottobre, novembre e dicembre 2022. In questo scampolo di fine anno i titolari di trattamenti pensionistici riceveranno nuovi e più consistenti importi. La notizia, già nota, è stata confermata da Inps in una news.
Vediamo i dettagli.
Aumento Pensioni 2022, a chi spetta?
La decisione è arrivata ad inizio agosto, quando il Governo Draghi ancora in carica ha varato il Decreto Aiuti bis stabilendo un incremento del 2%. Questo arriverà sulle pensioni di ottobre (già erogata), novembre e dicembre 2022, più la tredicesima.
Obiettivo è difendere il potere d’acquisto dei pensionati davanti ai forti rialzi inflazionistici di questo periodo, innescati dalla crisi energetica aperta con la Guerra in Ucraina.
Inps in una circolare si è ora soffermato sui beneficiari di questo aumento, chiarendo che si tratta di un aumento erogato “d’ufficio”. Non occorre quindi presentare alcuna domanda.
Per conoscere se è stato applicato l’aumento sulla pensione, i titolari posso controllare direttemente sul Cedolino la presenza della voce “Incremento DL Aiuti bis” che indentifica l’applicazione della misura.
L’importo è imponibile ai fini IRPEF, quindi sarà soggetto a tassazione su ciascuna mensilità.
Aumento Pensioni 2022: chi è escluso?
Bisogna però fare molta attenzione, l’incremento non è per tutti. Spetta qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro.
Oltre alle esclusioni ’reddituali’ ci sono quelle per tipologia di prestazione.
L’aumento delle pensioni non sarà erogato su tutte le prestazioni. A proposito di queste 4 categorie di prestazioni Inps ha poi fatto delle precisazioni:
1) prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
2) prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
3) prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
4) pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Più nel dettaglio, sono quindi da escludere dall’incremento le prestazioni di cui ai punti 3) e 4), scrive Inps.
Le prestazioni di cui ai punti 1) e 2), invece, considerato che sono soggette ai normali meccanismi di perequazione, andranno escluse dal cumulo perequativo ma dovrà essere loro attribuito il 2% sull’importo della singola pensione a eccezione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che non entra nel cumulo perequativo né beneficia dell’incremento del 2%, non trattandosi di una pensione.
Per le prestazioni assistenziali l’aumento perequativo trova applicazione sulle pensioni di inabilità e sull’assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché sulla pensione per sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e sulla pensione per ciechi di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.
La perequazione non trova applicazione sulle indennità di natura assistenziale, nello specifico: indennità di accompagnamento, indennità per ciechi parziali, indennità per ciechi assoluti, indennità di comunicazione, indennità di frequenza e indennità di talassemia.