HomeEvidenzaAumento Pensioni Novembre 2022: gli esclusi

Aumento Pensioni Novembre 2022: gli esclusi [ELENCO UFFICIALE]

Non tutti i pensionati potranno beneficiare degli aumenti di pensione del 2,2% previsti dal decreto Aiuti bis per combattere l’inflazione.

Qualcuno, infatti, dovrà accontentarsi del solo aumento del 2%, ossia della rivalutazione anticipata. Gli importi aumentati che si prospettano sono questi.

Lo fa presente INPS con la circolare n. 120 del 26 ottobre scorso, nella quale l’Istituto elenca tutte le prestazioni che non danno diritto al conguaglio dello 0,2% previsto per il prossimo novembre. Vediamole.

Conguaglio pensioni novembre 2022: elenco esclusi

Come riporta la circolare, per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni.

Godranno del conguaglio dello 0,2% i titolari di suddette prestazioni erogate sia da Enti diversi dall’INPS (e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata), sia dallo stesso INPS, a esclusione delle seguenti:

  • prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
  • prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
  • prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
  • pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Aumenti del 2,2% confermati, invece, per i pensionati titolari di queste prestazioni.

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