Fondo Povertà esteso a beneficiari AdI e Famiglie escluse: nuove quote di servizio

Soldi povero

Le funzioni del Fondo per la Povertà sono formalmente estese, a partire dal 1° gennaio 2024, anche ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione e le famiglie/individui che si trovano in similari condizioni di svantaggio economico.

Lo prevede il Decreto Lavoro, il provvedimento che ha istituito l’AdI e il Supporto Formazione e Lavoro.

Questo faciliterà la destinazione delle risorse destinate alla cd. Quota servizi non spese per le triennalità precedenti: 2018-2020, 2021-2023. Di questo e delle linee guida per l’utilizzo delle risorse, e della rendicontazione, si è discusso in un webinar che si è tenuto ieri in diretta web, organizzato dal ministero del Lavoro e dell’ANCI.

Destinatari del Fondo Povertà

Le risorse del Fondo per la Povertà vengono spese in servizi destinati alle famiglie in condizioni di disagio sociale ed economico, percettori AdI, oppure semplicemente famiglie o individui che necessitano di aiuto. Secondo le nuove linee guida del Ministero del Lavoro previste in una circolare del 19 gennaio 2024 la nuova soglia ISEE di accesso ai servizi è uguale a quella di accesso all’AdI: 9.360 euro.

Questo significa che gli ambiti territoriali (gli enti locali), che hanno previsto quote ISEE di accesso più basse (in alcuni casi a 5 o 6.000 euro) dovranno convergere verso la nuova soglia.

Inoltre, si sottolinea, l’accesso ai servizi è destinata ai soggetti per cui è prevista “una presa in carico dei servizi sociali” in risposta ai bisogni complessi, così come definita dal DM 29 dicemnbre 2023.

Come saranno utilizzare le risorse del Fondo Povertà?

Le risorse previste dalla Quota Servizi per il Fondo povertà sono destinate a servizi di cui all’art. 7 D.lgs. 147/2017.

Si va dalle attività del Segretariato Sociale all’Assistenza domiciliare socio-assistenziale, sostegno alla genitorialità, fino ad arrivare al tirocinio finalizzato all’inclusione sociale.

Questa la tabella di sintesi redatta dal Ministero del Lavoro.

Si tratta di attività che, come detto, sono destinate ai beneficiari dell’AdI ma anche soggetti esclusi dai requisiti Inps. Che comunque rientrano in questo tipo di tutela sociale. Tra questi – ricorda il Ministero – anche gli ex percettori del Reddito di Cittadinanza che avevano firmato il Patto di Inclusione sociale. Per loro – precisa il ministero – “la durata del progetto può eccedere la durata del beneficio economico”.