Statali: i Buoni Pasto Possono Essere Cancellati? Sì, Vi Spiego Come

La recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 5477 dell’11 marzo 2026) riapre un tema centrale per i dipendenti degli enti locali: il buono pasto non è un diritto automatico. La decisione interviene su un punto preciso, ma con effetti concreti. Mensa e ticket vengono ricondotti a strumenti organizzativi e non a prestazioni obbligatorie. Questo significa che, in determinate condizioni, il beneficio può essere ridotto o anche eliminato.

Non è un diritto pieno: quando può essere cancellato

Il principio chiarito è netto. Il buono pasto è un servizio sostitutivo della mensa e non una componente fissa della retribuzione. Di conseguenza, se un ente decide di non attivare il servizio mensa o cancellarlo, può anche non riconoscere il ticket. Non esiste quindi un obbligo generalizzato per i Comuni di garantirlo. La sua erogazione dipende da scelte organizzative e dalle risorse disponibili a bilancio. Questo apre a scenari diversi tra ente ed ente, soprattutto in una fase di forte pressione sui conti pubblici.

I limiti: quando non può essere tolto

Ci sono però confini precisi. Il buono pasto non può essere cancellato liberamente se è previsto da accordi vincolanti. In presenza di contratti integrativi, regolamenti interni o applicazioni consolidate del contratto collettivo, l’ente non può intervenire in modo unilaterale. Serve una rinegoziazione con le organizzazioni sindacali. In questi casi il ticket resta un diritto esigibile, almeno fino a modifica degli accordi. Da questo punto di vista la negoziazione sindacale è un presidio di garanzia per i lavoratori.

Effetti concreti su lavoratori e territori

La conseguenza più evidente è la frammentazione. Enti con bilanci solidi potranno mantenere il beneficio, altri potrebbero ridurlo o eliminarlo. Il rischio è un aumento delle differenze tra lavoratori pubblici, a parità di funzioni. Inoltre, senza un intervento nazionale, il valore del buono pasto resta fermo, con una perdita progressiva di potere d’acquisto. La partita si sposta quindi dalla legge alla contrattazione e alle scelte politiche locali.