Il Decreto Lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 aprile e battezzato “Decreto 1° Maggio” interviene con la definizione di “salario giusto”. Ma anche sul tema dei rinnovi contrattuali introducendo una misura certamente gradita a milioni di lavoratori: l’anticipazione forfettaria in caso di ritardo nei rinnovi dei CCNL. Tuttavia, il percorso che ha portato alla versione definitiva della norma non è stato lineare. Nel corso del mese di aprile, infatti, il governo ha cambiato più volte impostazione, modificando in modo significativo tempi e platea dei beneficiari.
I ripensamenti del governo durante aprile
In una prima fase, l’ipotesi allo studio prevedeva un riconoscimento immediato dell’anticipazione anche per i contratti collettivi già scaduti. In particolare, si era parlato della possibilità di far partire il meccanismo già dal 1° maggio 2026, garantendo così una tutela economica tempestiva ai lavoratori in attesa di rinnovo. L’erogazione economica era stata denominata Indennità Provvisoria della Retribuzione.
Questa impostazione, però, è stata progressivamente accantonata. Nel corso delle settimane, l’esecutivo ha rivisto più volte la misura, fino ad arrivare alla decisione definitiva: niente riconoscimento immediato per i contratti già scaduti.
Anticipazione Forfettaria: cos’è?
L’anticipazione forfettaria è un aumento temporaneo della retribuzione, pari al 30% dell’inflazione IPCA, riconosciuto ai lavoratori dopo 12 mesi senza rinnovo del contratto collettivo nazionale. Un modo per avviare la tutela del potere di acquisto in attesa di un accordo sindacale.
Individuato l’indice IPCA elaborato dall’ISTAT, i lavoratori riceveranno un incremento dei minimi salariali previsti dai CCNL calcolato in ragione del 30% di tale indicatore.
Quando scatta l’anticipazione forfettaria
Entrando nel merito della norma, l’anticipazione forfettaria scatta solo in caso di mancato rinnovo del contratto entro 12 mesi dalla sua scadenza naturale. Da quel momento, i lavoratori hanno diritto a un adeguamento della retribuzione pari al 30% dell’inflazione IPCA per tutti i mesi, fino al rinnovo. Fino a quanto questa Anticipazione verrà sostituita dall’aumento salariale vero e proprio.
Ma il punto centrale riguarda proprio la decorrenza. Il Decreto Lavoro stabilisce che questa misura si applica ai contratti collettivi che scadranno dopo l’entrata in vigore del decreto. Questo significa che, per i rinnovi futuri, il meccanismo sarà automatico dopo un anno di vacanza contrattuale.
Contratti già scaduti, tutto rinviato al 2027
Diverso il discorso per i contratti già scaduti. In questo caso, il governo ha scelto una linea più prudente, rinviando l’applicazione della misura. L’anticipazione forfettaria non verrà riconosciuta subito, ma solo a partire dal 1° gennaio 2027.
Si tratta di una scelta che cambia completamente lo scenario rispetto alle ipotesi iniziali. I lavoratori con CCNL già scaduti (ad esempio CCNL Farmacie, CCNL Sanità Privata, ecc.) dovranno quindi attendere ancora, mentre il nuovo meccanismo entrerà a regime solo per i rinnovi successivi all’entrata in vigore del decreto.




