La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Puglia, con la deliberazione n. 89/2026, ha chiarito che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni devono incrementare le risorse destinate al salario accessorio quando aumenta il numero dei dipendenti o dei dirigenti rispetto al 31 dicembre 2018.
La pronuncia interpreta l’articolo 33 del Dl 34/2019 e conferma che l’aumento dei fondi non rappresenta una scelta discrezionale dell’ente, ma un obbligo previsto dalla normativa. L’obiettivo del legislatore è evitare che la crescita del personale comporti una riduzione delle quote medie pro capite del trattamento accessorio.
L’obbligo di incrementare i fondi per personale ed elevate qualificazioni
Secondo i giudici contabili, il meccanismo introdotto dal legislatore serve ad attenuare il rigido sistema dei limiti al salario accessorio che da anni vincola gli enti territoriali. In particolare, la norma vuole impedire che l’aumento degli organici riduca le risorse disponibili per ciascun lavoratore.
Per questo motivo, quando cresce il numero dei dipendenti del comparto, devono aumentare le risorse del fondo del personale e delle elevate qualificazioni. Analogamente, nel caso di incremento dei dirigenti, deve essere adeguato il fondo della dirigenza.
La verifica deve essere effettuata prendendo come riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
Deroga al tetto del salario accessorio del 2016
La deliberazione ribadisce inoltre che questi incrementi operano in deroga al limite del salario accessorio fissato al 2016. Il sistema ordinario impone infatti agli enti pubblici di non superare il valore complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio registrato in quell’anno.
L’articolo 33 del Dl 34/2019 ha però introdotto una specifica eccezione per gli enti virtuosi, cioè quelli con un rapporto sostenibile tra spesa del personale ed entrate correnti. La finalità è consentire nuove assunzioni senza comprimere il salario accessorio medio dei dipendenti già in servizio.
La Corte evidenzia che questa deroga rappresenta uno strumento necessario per garantire equilibrio organizzativo e sostenibilità delle politiche assunzionali.
Nessuna riduzione automatica in caso di calo del personale
Un altro passaggio importante della deliberazione riguarda la diminuzione del numero dei dipendenti. L’articolo 33 del Dl 34/2019 prevedeva inizialmente sia l’aumento dei fondi in caso di crescita del personale sia la loro riduzione in presenza di una diminuzione degli organici.
Successivamente, però, il decreto attuativo del 17 marzo 2020 ha limitato la disciplina alla sola ipotesi dell’incremento del personale. Di conseguenza, per gli enti locali non esiste né l’obbligo né la possibilità automatica di ridurre i fondi del salario accessorio in caso di diminuzione dei dipendenti o dei dirigenti.
Si tratta di un chiarimento rilevante per la gestione finanziaria e per la programmazione del personale negli enti territoriali.
Copertura finanziaria e programmazione obbligatoria
La Corte dei conti sottolinea inoltre che ogni incremento delle risorse per il trattamento accessorio deve trovare adeguata copertura negli strumenti contabili dell’ente.
Gli aumenti devono quindi essere previsti nel bilancio preventivo e coerenti con i documenti di programmazione finanziaria e del fabbisogno del personale. Le amministrazioni sono chiamate a motivare tali scelte sotto il profilo della sostenibilità economica e dell’equilibrio complessivo dei conti pubblici.
La deliberazione richiama così il principio generale secondo cui ogni nuova spesa deve essere accompagnata da una precisa copertura finanziaria.
Fondo complessivo e non singole categorie
Uno dei chiarimenti più significativi riguarda infine il criterio da utilizzare per applicare il limite di spesa. La Corte afferma che il riferimento deve essere fatto al complesso delle risorse destinate al trattamento economico accessorio e non alle singole categorie di personale.
Questo significa che il controllo deve riguardare il monte complessivo delle risorse disponibili, pur mantenendo distinta la destinazione tra fondo del comparto e fondo della dirigenza in base alla tipologia di personale aumentato.
La pronuncia rafforza quindi l’orientamento secondo cui la crescita degli organici deve essere accompagnata da un corrispondente incremento delle risorse per la contrattazione decentrata, così da garantire la tenuta del sistema retributivo negli enti locali.
Tabella riassuntiva





