Posso Prendere la NASpI con Partita IVA? Ecco i Due Casi da Conoscere

Avere una partita IVA non esclude automaticamente il diritto alla NASpI, ma tutto dipende dalla situazione lavorativa concreta. In alcuni casi si può accedere all’indennità di disoccupazione, in altri invece si rientra in un diverso tipo di tutela, come la DIS-COLL.

La differenza principale riguarda il tipo di attività svolta e il rapporto di lavoro che si interrompe. Capire bene questi scenari è fondamentale per sapere se e quando si ha diritto al sussidio INPS.

NASpI e partita IVA: compatibili a determinate condizioni

La NASpI è l’indennità di disoccupazione riconosciuta dall’INPS ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro. Per esempio, spetta nel caso in cui si presentino dimissioni per giusta causa o termini il contratto.

In alcune circostanze, NASpI e partita IVA possono coesistere. Ma occorre valutare nel dettaglio alcune situazioni.

Caso 1: partita IVA e lavoro dipendente insieme

Una situazione molto comune è quella di chi ha una partita IVA ma, contemporaneamente, lavora come dipendente in un’azienda. In questo caso, se il rapporto di lavoro subordinato termina, il lavoratore può accedere alla NASpI (in quanto ex lavoratore dipendente), anche se continua a mantenere la partita IVA attiva.

Tuttavia, c’è un aspetto importante da considerare: il cumulo dei redditi.

Se il lavoratore continua a percepire guadagni dalla partita IVA, questi devono essere comunicati all’INPS, perché possono influire sull’importo della NASpI o sulla sua compatibilità.

A tal proposito, l’INPS fa sapere infatti che l’indennità NASpI si riduce quando l’attività svolta in forma autonoma genera un reddito annuo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), e cioè pari a 5.500 euro.

Quando la NASpI viene riconosciuta davvero

Per avere diritto alla NASpI in presenza di partita IVA è quindi necessario che:

  • il rapporto di lavoro dipendente sia cessato involontariamente;
  • siano stati maturati i requisiti contributivi richiesti (almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti all’evento di disoccupazione);
  • l’attività autonoma non produca redditi incompatibili o eccessivi.

Se questi requisiti sono rispettati, la NASpI viene erogata anche mentre la partita IVA resta attiva. Naturalmente, in questo caso INPS effettuerà una serie di controlli incrociati sui redditi frutto di attività lavorativa e sui contributi versati per verificare che la NASpI spetti davvero.

Caso 2: lavoratore autonomo senza partita IVA

Diverso è il caso di chi svolge attività autonoma pura senza partita IVA e senza un rapporto di lavoro dipendente.

In questo caso, se l’attività lavorativa cessa non si ha diritto alla NASpI, bensì alla DIS-COLL, un’indennità specifica per collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca.

La DIS-COLL spetta quando:

  • il rapporto di collaborazione termina involontariamente;
  • il lavoratore ha versato contributi alla Gestione Separata INPS per almeno un mese.

Come detto, questa indennità non è riconosciuta ai liberi professionisti con partita IVA ordinaria che lavorano in autonomia totale senza iscrizione alla Gestione Separata per collaborazioni e ai pensionati.

Conclusione: partita IVA e NASpI sono compatibili, ma non sempre

La presenza di una partita IVA non esclude automaticamente la NASpI, ma cambia profondamente la gestione del beneficio.

Nel caso di cessazione di un lavoro dipendente, la disoccupazione può essere riconosciuta anche con partita IVA attiva, mentre per chi lavora solo come autonomo la tutela passa dalla DIS-COLL.

Il punto decisivo resta sempre uno: la natura del reddito e la sua continuità nel tempo.