Una sentenza destinata ad avere effetti enormi su separazioni e divorzi. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che l’ex coniuge titolare di assegno divorzile non ha diritto alla quota del 40% del TFR quando il trattamento di fine rapporto viene conferito in un fondo pensione complementare.
La decisione, pubblicata il 18 luglio 2025, chiarisce definitivamente uno dei temi più controversi degli ultimi anni: il rapporto tra assegno divorzile, TFR e previdenza complementare.
Una pronuncia che interessa migliaia di lavoratori, dirigenti e famiglie.
La vicenda: ex moglie chiede il 40% del TFR
Il caso nasce da un divorzio discusso davanti ai giudici di Lodi e successivamente alla Corte d’Appello di Milano.
L’ex moglie, titolare di un assegno divorzile da 800 euro mensili, aveva chiesto il pagamento del 40% del TFR maturato dall’ex marito, collocato in pensione nel corso della causa.
Tuttavia il lavoratore aveva già scelto di trasferire il proprio TFR nel fondo pensione di categoria, destinandolo alla previdenza integrativa.
In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto all’ex coniuge oltre 98 mila euro. Ma la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione e la Cassazione ha confermato definitivamente quella linea.
Perché il TFR nel fondo pensione cambia natura
Secondo la Suprema Corte, il punto centrale è che il TFR conferito in un fondo pensione non mantiene più natura retributiva.
Finché resta accantonato presso il datore di lavoro, il TFR è considerato una forma di retribuzione differita.
Quando invece viene trasferito in un fondo pensionistico complementare:
- il denaro entra in un patrimonio separato;
- viene investito per finalità previdenziali;
- genera una pensione integrativa futura;
- non costituisce più un credito diretto verso il datore di lavoro.
Per questo motivo la Cassazione ha stabilito che non si può più parlare di “TFR percepito” ai fini dell’articolo 12-bis della legge sul divorzio.
La Cassazione: il diritto dell’ex coniuge non si estende alla pensione integrativa
La sentenza è molto chiara: il diritto alla quota del TFR previsto per l’ex coniuge divorziato non può essere esteso alla previdenza complementare.
Secondo i giudici:
la pensione integrativa è una prestazione previdenziale e non una liquidazione.
Questo significa che:
- il TFR tradizionale resta divisibile;
- la pensione complementare no;
- le somme già trasferite al fondo pensione non rientrano più nel patrimonio “divisibile” ai fini del divorzio.
La Corte ha inoltre ricordato che il lavoratore può legittimamente scegliere di destinare il TFR alla previdenza complementare, come previsto dalla normativa vigente.
Attenzione: l’assegno divorzile può comunque aumentare
C’è però un aspetto molto importante.
La Cassazione ha precisato che il maggior reddito derivante dalla pensione integrativa può incidere sull’importo dell’assegno divorzile.
Ed è proprio quello che è accaduto nel caso esaminato:
l’assegno mensile riconosciuto all’ex moglie è passato da 800 a 1.200 euro.
In pratica:
- niente quota diretta del TFR;
- ma possibile aumento dell’assegno divorzile se la situazione economica dell’ex coniuge migliora grazie alla previdenza complementare.
Un equilibrio che punta a tutelare comunque il coniuge economicamente più debole.
Una sentenza che avrà effetti su migliaia di divorzi
La decisione della Cassazione rischia di diventare un punto di riferimento per tutte le future cause di separazione e divorzio.
Il principio stabilito è infatti molto forte:
il TFR conferito al fondo pensione perde la sua natura originaria e diventa previdenza integrativa.
E proprio per questo non può più essere oggetto della quota spettante all’ex coniuge divorziato.
Tabella riassuntiva





