Arrivano novità importanti per i dipendenti pubblici che si avvicinano alla pensione di vecchiaia. Con la circolare Inps 30/2026, l’Istituto ha chiarito come cambiano i tempi di pagamento del Tfs e del Tfr dopo la legge di Bilancio 2026.
La novità più rilevante riguarda chi cesserà dal servizio dal 1° gennaio 2027 per raggiunti limiti di età: in questi casi il termine per ricevere la prima quota scenderà da 12 a 9 mesi.
Tfs e Tfr, cosa cambia dal 2027
Fino ad oggi, per molti lavoratori pubblici il pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto arrivava dopo 12 mesi nei casi di pensionamento ordinario. Ora, invece, la nuova disciplina riduce questo termine a 9 mesi.
Il nuovo meccanismo si applicherà alle cessazioni dal 1° gennaio 2027 collegate alla pensione di vecchiaia. Si tratta di una modifica che punta a recepire le indicazioni arrivate dalla Corte costituzionale.
Pensione di vecchiaia: età da considerare per il differimento
Ed è proprio qui che entra in gioco il requisito anagrafico. Secondo quanto chiarito dall’Inps, il differimento decorrerà dai 67 anni e 1 mese nel 2027 e dai 67 anni e 3 mesi nel 2028.
Si tratta di un’interpretazione più favorevole rispetto a quella ipotizzata in precedenza nella relazione tecnica alla Manovra, che lasciava intendere per il 2027 un aumento immediato di tre mesi. Invece, almeno per il prossimo anno, il riferimento sarà più vantaggioso per i lavoratori.
Rate, importi e casi in cui non cambia nulla
La riduzione dei termini riguarda la prima rata, fino a 50 mila euro lordi. Se l’importo è superiore, la seconda rata sarà pagata entro 12 mesi dalla prima. Per somme oltre 100 mila euro lordi, la terza rata arriverà entro 12 mesi dalla seconda.
Restano invece fermi gli altri termini già previsti. Nei casi di inabilità o decesso si applicano 105 giorni. Per i contratti a termine resta il pagamento dopo 12 mesi. In tutti gli altri casi continua a valere il differimento di 24 mesi.
Scuola e personale con regole particolari
Per il personale della scuola non cambia la disciplina speciale: il collocamento a riposo coincide con il 1° settembre, e da quella data decorrono i termini per il pagamento.
Attenzione anche ai pensionamenti con requisiti diversi da quelli ordinari, come lavori gravosi o usuranti. In questi casi il termine non parte dalla cessazione effettiva, ma dal momento in cui si raggiunge il requisito teorico della pensione ordinaria.




