Il Decreto Infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri il 22 giugno 2026 reintroduce una misura già utilizzata negli anni passati per fronteggiare le emergenze climatiche, come il caldo estremo dell’estate. Nel comunicato ufficiale diffuso da Palazzo Chigi si legge infatti che il provvedimento “reintroduce norme già vigenti negli scorsi anni, sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l’attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione, a causa di eccezionali ondate di calore”.
Al momento non sono ancora noti i dettagli applicativi. Sarà il testo definitivo del decreto a stabilire quali imprese potranno beneficiare della misura e con quali modalità operative.
Cosa significa “in deroga”
L’espressione “in deroga” non indica una nuova forma di cassa integrazione, ma la possibilità di applicare regole più favorevoli rispetto alla disciplina ordinaria.
Il precedente normativo è rappresentato dal decreto-legge n. 98 del 2023, convertito nella legge n. 127 del 2023. In quell’occasione il Governo stabilì che, per alcuni settori particolarmente esposti al caldo, i periodi di cassa integrazione autorizzati a causa delle temperature eccezionali non venissero conteggiati nei limiti massimi ordinariamente previsti dalla CIGO. Inoltre le imprese non erano tenute a versare il contributo addizionale normalmente richiesto quando si ricorre all’ammortizzatore sociale.
Si trattava quindi di una deroga alle regole ordinarie della cassa integrazione, introdotta per consentire alle aziende di tutelare la salute dei lavoratori senza subire gli effetti penalizzanti (i costi) previsti dalla disciplina generale.
Prima di sospendere il lavoro servono verifiche precise
La reintroduzione della misura non significa che le imprese possano interrompere automaticamente le attività.
Prima di sospendere o ridurre l’orario di lavoro resta infatti necessario effettuare una puntuale valutazione del rischio. L’azienda deve verificare se le lavorazioni si svolgono all’aperto oppure in ambienti chiusi caratterizzati da elevate temperature, consultare i bollettini del Ministero della Salute e le eventuali ordinanze regionali o comunali, considerare anche la temperatura percepita e documentare le motivazioni che hanno portato alla rimodulazione dei turni o alla sospensione dell’attività.
Le causali INPS restano un passaggio fondamentale
Anche con il nuovo intervento del Governo rimangono valide le regole INPS già in vigore per la presentazione delle domande, riepilogato nel Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025.
Quando la sospensione è decisa dall’azienda a causa del caldo eccessivo si utilizza la causale relativa agli eventi meteo per temperature elevate.
Se invece il fermo deriva da un’ordinanza emanata da una Regione o da un Comune, dovrà essere utilizzata la causale prevista per la sospensione o riduzione dell’attività conseguente a un ordine della pubblica autorità.
Il decreto potrà ampliare le tutele per alcuni comparti produttivi, ma non modifica gli obblighi di prevenzione: la valutazione del rischio e la tutela della salute dei lavoratori restano il presupposto indispensabile prima di ogni richiesta di cassa integrazione.




