Il divario retributivo tra uomini e donne continua a esistere anche quando il contratto collettivo nazionale prevede gli stessi minimi salariali. È quanto emerge dall’ultima analisi di Dataroom di Milena Gabanelli, che individua quattro fattori principali in grado di alimentare le differenze di stipendio. L’indagine è raggiungibile al seguente link.

Secondo i dati riportati, il problema non riguarda tanto la paga base prevista dai contratti, quanto le componenti della retribuzione e della carriera che vengono decise direttamente dalle aziende.
Superminimi individuali e aumenti ad personam
Il primo elemento riguarda i cosiddetti superminimi individuali. La direttiva europea sulla trasparenza salariale riconosce ai lavoratori il diritto di conoscere la retribuzione media di chi svolge lo stesso lavoro.
L’indagine evidenzia però che, con il recepimento italiano, il rischio è quello di conoscere soltanto la retribuzione prevista dal contratto collettivo, mentre “nessuna informazione sarà invece fornita sui superminimi ad personam, quelli su cui si giocano le differenze di trattamento”.
Proprio questi importi aggiuntivi, assegnati caso per caso, possono determinare differenze economiche anche tra dipendenti con lo stesso livello contrattuale.
Promozioni e criteri poco trasparenti
La seconda causa riguarda le progressioni di carriera. La direttiva europea – attuata in Italia col Decreto Legislativo 7 maggio 2026, n. 96 – prevede che siano resi trasparenti i criteri con cui vengono concesse promozioni e avanzamenti professionali. L’obiettivo è evitare percorsi di carriera influenzati da valutazioni discrezionali.
Come sottolinea Dataroom, la norma europea punta a rendere espliciti “i criteri con cui si danno le promozioni, così da evitare carriere basate più su amicizie e clientele che non sul merito”.
Mansioni femminili spesso inquadrate ai livelli più bassi
L’indagine richiama inoltre uno studio dell’Università di Verona che mette in luce un’altra possibile criticità. In alcuni contratti collettivi, le mansioni svolte prevalentemente da donne risultano collocate ai livelli retributivi inferiori. Ma qui è evidente che il problema è legato al tipo di professionalità e livello di responsabilità, e non a forme di discriminazione attuate dai contratti collettivi. L’articolo cita un esempio significativo: “una assistente socio sanitaria addetta alle persone disabili non vale meno di un magazziniere”.
Secondo gli autori dello studio, sarebbe quindi opportuno verificare se tutti gli inquadramenti contrattuali rispettino realmente il principio della parità retributiva.
Trasparenza limitata e onere della prova
L’ultima questione riguarda la possibilità di dimostrare un’eventuale discriminazione.
Secondo Dataroom, il recepimento italiano attribuisce particolare valore all’applicazione del contratto collettivo, creando una presunzione di conformità. Di conseguenza, spetterebbe al lavoratore dimostrare l’esistenza di un trattamento retributivo discriminatorio.
L’indagine osserva inoltre che l’applicazione del CCNL rischia di diventare “uno scudo”, perché può limitare la trasparenza proprio sulle componenti della retribuzione che più frequentemente determinano le differenze economiche tra lavoratori e lavoratrici.
Per questo motivo diversi giuslavoristi hanno sollevato dubbi sulla piena conformità del recepimento italiano rispetto alla direttiva europea sulla trasparenza salariale.



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