150 Preferenze GPS: Posto Orario, Spezzoni e Riconferma. Gli Errori da Evitare nella Domanda

La compilazione delle 150 preferenze GPS 2026 continua a generare numerosi dubbi tra gli aspiranti supplenti. Tra le novità più discusse c’è il posto orario, una tipologia di incarico introdotta per le supplenze da organico di fatto che rischia di essere selezionata senza comprenderne appieno il funzionamento.

Proprio per questo è importante compilare la domanda con attenzione, evitando di attivare tutte le opzioni disponibili soltanto per aumentare le possibilità di ottenere una nomina.

Il posto orario non è obbligatorio e va scelto con consapevolezza

Uno degli equivoci più frequenti riguarda l’idea che il posto orario debba essere necessariamente selezionato. In realtà non è così.

Scegliere questa opzione significa dichiararsi disponibili ad accettare incarichi già costruiti dall’Ambito Territoriale, che possono essere composti da spezzoni distribuiti anche su due o tre istituzioni scolastiche.

Chi seleziona il posto orario potrebbe quindi ricevere un incarico articolato su più sedi, anche se non conosce preventivamente quali scuole ne faranno parte.

Come funziona il posto orario

Il posto orario viene costituito dall’Ambito Territoriale prima dell’elaborazione delle nomine, aggregando gli spezzoni comunicati dalle scuole.

Può essere:

  • posto orario intero, quando la somma delle ore raggiunge l’orario obbligatorio previsto (ad esempio 18 ore nella scuola secondaria);
  • posto orario non intero, quando il totale delle ore rimane inferiore all’orario completo.

Nel primo caso il docente ottiene già una cattedra completa, pur lavorando in più scuole. Nel secondo caso riceve invece uno spezzone già composto che potrà, nei casi previsti, essere successivamente completato.

Posto orario e completamento non sono la stessa cosa

Molti candidati confondono il posto orario con il completamento d’orario. Si tratta invece di due istituti differenti.

Il posto orario è un incarico già formato dall’Amministrazione.

Il completamento, invece, riguarda gli spezzoni richiesti dal candidato nella domanda: dopo l’assegnazione di uno spezzone, il sistema potrà attribuire successivamente ulteriori ore compatibili fino al raggiungimento dell’orario massimo consentito.

Anche le opzioni relative al completamento (stessa classe di concorso o altra classe di concorso) non incidono sulla formazione dei posti orario.

Attenzione al numero minimo e massimo di ore degli spezzoni

Nella domanda è possibile indicare il numero minimo e massimo di ore per gli spezzoni. Si tratta di una scelta che va ponderata con attenzione.

Ad esempio, impostare come minimo 7 o 8 ore aumenta le possibilità di ottenere una nomina, ma espone anche al rischio di ricevere incarichi economicamente poco convenienti.

Chi, invece, ritiene sostenibile lavorare solo con incarichi più consistenti potrebbe valutare una soglia minima più elevata, ad esempio 12 ore, riducendo però il numero delle possibili assegnazioni.

Scuole, comuni e distretti: l’ordine è libero

Non esiste un ordine obbligatorio nella compilazione delle preferenze. È possibile inserire prima le scuole puntuali considerate prioritarie e successivamente ampliare la domanda con comuni, distretti o provincia.

Occorre però evitare inutili duplicazioni: se un comune comprende soltanto le scuole già indicate singolarmente, inserire anche la preferenza sintetica del comune non produce alcun vantaggio e consuma una delle 150 preferenze disponibili.

Riconferma sul sostegno e docenti già immessi in ruolo

Per chi ha richiesto la riconferma sul sostegno, la scuola dell’anno precedente non deve necessariamente comparire come prima preferenza, ma è opportuno che sia presente tra quelle espresse. In caso contrario potrebbe venire meno uno dei presupposti necessari per la conferma.

Diversa la situazione dei candidati che hanno già accettato il ruolo per il prossimo anno scolastico: in questo caso la compilazione delle 150 preferenze non è necessaria, poiché il docente dovrà prendere servizio nella sede assegnata per il contratto a tempo indeterminato. Inoltre, la mancata presentazione della domanda non comporta alcuna cancellazione dalle GPS né altre sanzioni.