Firmare una lettera di assunzione senza leggerla attentamente può riservare sorprese. Tra le clausole che meritano particolare attenzione c’è quella che, in caso di crisi aziendale o mancanza di commesse, prevede la sospensione del lavoro e della retribuzione con il consenso preventivo del lavoratore. Una sorta di “clausola sulla cassa integrazione”. Una previsione che può generare dubbi, ma che deve essere letta alla luce della normativa vigente che dispone specifici divieti per le aziende.
Cosa dice la clausola
In alcuni contratti individuali è presente una disposizione secondo cui, in caso di crisi aziendale, mancanza di commesse o altre ragioni giustificative, il lavoratore presta sin dalla firma il proprio consenso alla sospensione dell’attività lavorativa e dello stipendio per il periodo corrispondente. Eccone un esempio di queste clausole:
“In caso di crisi aziendale, per mancanza di commesse o altre ragioni giustificative della interruzione del rapporto di lavoro, le parti sin da ora prestano il loro pieno e libero consenso alla sospensione del lavoro e della retribuzione per il periodo corrispondente, fatta salva in ogni caso la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ove applicabile e in tema di licenziamenti individuali e collettivi.”
A prima vista potrebbe sembrare che il datore di lavoro possa interrompere il rapporto, almeno temporaneamente, senza alcun obbligo retributivo. In realtà non è così.
La legge prevale sul contratto individuale
Nel nostro ordinamento il diritto alla retribuzione e le tutele previste in materia di sospensione dell’attività lavorativa sono disciplinati dalla legge e non possono essere derogati da una semplice clausola inserita nel contratto individuale.
Ciò significa che il datore di lavoro non può mandare i dipendenti a casa senza stipendio soltanto perché mancano le commesse o perché il lavoratore ha firmato una dichiarazione di consenso preventivo.
La stessa clausola, infatti, richiama espressamente la disciplina sulla cassa integrazione e sui licenziamenti, riconoscendo implicitamente che sono le norme di legge a regolare tali situazioni.
Quando è possibile sospendere il lavoro
Se un’azienda attraversa un periodo di difficoltà, deve utilizzare gli strumenti previsti dall’ordinamento, primo fra tutti la cassa integrazione, quando ne ricorrono i presupposti.
L’accesso agli ammortizzatori sociali non dipende dalla volontà del datore di lavoro né da una clausola firmata dal dipendente. La normativa impone infatti specifiche procedure di informazione e consultazione sindacale e, nei casi previsti dalla legge, anche la sottoscrizione di un accordo sindacale prima della richiesta di cassa integrazione.
In conclusione, la presenza di una clausola che prevede la sospensione del lavoro e della retribuzione non attribuisce automaticamente all’azienda il potere di lasciare i lavoratori senza stipendio. Le tutele previste dalla legge continuano a prevalere e il datore di lavoro è tenuto a rispettare le procedure e gli strumenti previsti dall’ordinamento prima di sospendere l’attività lavorativa.




