Le parti firmatarie del contratto collettivo sono intervenute per chiarire definitivamente come deve essere gestita l’Indennità di funzione spettante ai lavoratori inquadrati come Quadri (livello 1A). Non si tratta di una modifica del trattamento economico né dell’introduzione di una nuova voce retributiva, ma di una precisazione interpretativa finalizzata a garantire un’applicazione uniforme del contratto e ad evitare letture difformi che, nel tempo, hanno generato modalità diverse di esposizione dell’indennità nelle buste paga.
Con il verbale integrativo sottoscritto il 15 luglio 2026, Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani e Claai, insieme a Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, hanno infatti ribadito quale fosse la corretta volontà delle parti in merito all’articolo 71 del Ccnl.
L’indennità resta distinta dal minimo contrattuale
Il verbale stabilisce che, a partire dal 1° agosto 2026, l’Indennità di funzione dovrà essere esposta nel cedolino paga come voce autonoma e separata rispetto al minimo tabellare. La novità riguarda esclusivamente la modalità di rappresentazione della retribuzione, senza modificare gli importi spettanti ai lavoratori.
Le parti precisano infatti che l’Indennità di funzione non è ricompresa nei minimi contrattuali, ma deve continuare ad essere riconosciuta in aggiunta ad essi, mantenendo una propria autonoma natura retributiva.
Dalle tabelle retributive in vigore dal 1° marzo 2026 emerge che il minimo tabellare previsto per il livello 1A – Quadro è pari a:
- 2.541,72 euro nelle imprese artigiane;
- 2.558,58 euro nelle PMI non artigiane.
A tali importi va aggiunta l’Indennità di funzione di 51,65 euro mensili, oltre all’E.R.R. confederale di 0,44 euro.
La retribuzione minima del livello 1A risulta pertanto composta da 2.541,72 euro + 51,65 euro nelle imprese artigiane e da 2.558,58 euro + 51,65 euro nelle PMI non artigiane, oltre all’E.R.R. di 0,44 euro.
Nessun arretrato per il passato
Il verbale conferma inoltre che l’Indennità di funzione continua ad essere un elemento della retribuzione con incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, sia diretti sia indiretti e differiti.
Per evitare contenziosi legati alle differenti modalità applicative adottate fino ad oggi, le parti hanno espressamente stabilito che il chiarimento non produce effetti retroattivi. Di conseguenza, per i periodi antecedenti al 1° agosto 2026 non saranno dovuti arretrati né conguagli qualora l’indennità sia stata gestita con modalità diverse.
L’intesa, dunque, non modifica il trattamento economico dei Quadri, ma chiarisce definitivamente che l’Indennità di funzione deve rimanere una voce distinta dai minimi tabellari, evitando interpretazioni applicative fuorvianti e assicurando una gestione uniforme da parte di tutte le aziende che applicano il contratto collettivo.




