Il welfare aziendale può coprire le spese sostenute per la RSA di un genitore anche se il genitore non vive con il lavoratore. Se ricorrono le condizioni previste dalla normativa, il rimborso non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 163/2026, dedicata al caso di un dipendente che aveva sostenuto le spese per la madre ricoverata stabilmente in una residenza sanitaria assistenziale.
Welfare aziendale, cosa cambia per le spese RSA
Il caso riguarda un lavoratore che nel 2025 ha sostenuto le spese per il ricovero e l’assistenza della madre in una RSA.
La donna vive stabilmente nella struttura e quindi non convive con il figlio.
Il dipendente ha chiesto se questa situazione impedisse di utilizzare il piano di welfare aziendale con il regime fiscale di favore.
L’Agenzia ha chiarito che la mancata convivenza, da sola, non fa perdere il beneficio.
Per il rimborso RSA non serve che il genitore sia fiscalmente a carico
L’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR esclude dal reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni che il datore riconosce per i servizi di assistenza destinati ai familiari anziani o non autosufficienti.
La norma richiama i familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, ma non richiede che risultino fiscalmente a carico.
Per questo, nel caso esaminato, il lavoratore può ottenere il rimborso delle spese sostenute per la madre non convivente senza far concorrere quella somma al proprio reddito di lavoro dipendente.
Il rimborso non aumenta il reddito del lavoratore
Quando il piano aziendale comprende questa forma di assistenza e rispetta le condizioni previste dalla legge, il rimborso delle spese RSA resta fuori dal reddito imponibile del dipendente.
Il beneficio fiscale riguarda quindi il rimborso riconosciuto nell’ambito del welfare aziendale e non una generica detassazione delle rette RSA.
L’Agenzia precisa inoltre che restano da rispettare tutte le altre condizioni previste dalla disciplina di riferimento.
La regola vale già dal 2025
Il chiarimento interessa anche le spese sostenute nel 2025.
Il decreto legislativo n. 148/2026 ha modificato il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR e ha stabilito che le nuove regole si applicano già a partire dal periodo d’imposta 2025.
Il correttivo ha escluso, per questa fattispecie di welfare, che la mancata convivenza impedisca il beneficio. In questo modo tutela anche i piani relativi al 2025 destinati a familiari non conviventi.




