Fino a 260.000 euro per i lavoratori e 235.550 euro per gli eredi. L’INAIL ha definito requisiti, importi e modalità per accedere al Fondo vittime amianto relativo alle annualità 2024 e 2025.
La Circolare INAIL n. 36 del 7 agosto 2026 riguarda una platea precisa: lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività svolta nei cantieri navali per società partecipate pubbliche e, in caso di decesso, i loro eredi. Il Fondo dispone di 20 milioni di euro per il 2024 e altri 20 milioni per il 2025.
Chi può ottenere l’indennizzo
La misura riguarda i lavoratori delle società partecipate pubbliche che hanno contratto una patologia collegata all’amianto durante l’attività nei cantieri navali interessati dalla disciplina prevista dalla legge n. 257 del 1992.
L’accesso riguarda anche chi ha lavorato negli stessi cantieri tramite:
- appalto;
- subappalto;
- somministrazione di lavoro.
Il lavoratore deve avere già ottenuto dall’INAIL il riconoscimento della patologia asbesto-correlata.
Non basta quindi aver lavorato in un ambiente dove era presente amianto. Servono tutti i requisiti previsti dalla normativa.
Fino a 260.000 euro in base all’inabilità
L’importo cambia in base al grado di inabilità riconosciuto dall’INAIL.
Le fasce sono cinque:
- fino al 20%: 28.000 euro;
- dal 21% al 40%: 68.000 euro;
- dal 41% al 60%: 120.000 euro;
- dal 61% all’80%: 184.000 euro;
- dall’81% al 100%: 260.000 euro.
L’importo cresce quindi con la gravità del danno riconosciuto.
Il Fondo, però, non può corrispondere una somma superiore al risarcimento stabilito dalla sentenza o dalla conciliazione.
Agli eredi fino a 235.550 euro
In caso di morte del lavoratore, possono accedere alla misura anche gli eredi individuati secondo le regole successorie richiamate dalla circolare.
Gli importi cambiano in base al loro numero:
- 168.250 euro con un erede;
- 201.900 euro con due eredi;
- 235.550 euro con tre o più eredi.
La circolare disciplina anche il caso in cui il lavoratore muoia mentre il giudizio è ancora in corso. Se gli eredi proseguono il procedimento, l’INAIL calcola l’importo secondo la fascia che sarebbe spettata al lavoratore.
Serve una sentenza o una conciliazione
Per accedere al Fondo non basta il riconoscimento della malattia.
Il lavoratore o gli eredi devono anche risultare destinatari di un risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuto tramite una sentenza esecutiva oppure attraverso uno dei verbali di conciliazione ammessi dalla normativa.
Per il Fondo relativo al 2024, la sentenza o il verbale deve rientrare nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.
Per il 2025, conta invece il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
Chi ha già ricevuto il risarcimento resta fuori
Il Fondo interviene quando la società partecipata pubblica non ha ancora pagato il risarcimento dovuto.
Per questo lavoratori ed eredi devono dichiarare il mancato pagamento delle somme riconosciute.
Chi ha già ricevuto il risarcimento dalla società non può ottenere un secondo pagamento per lo stesso evento.
La normativa consente infatti un solo indennizzo per ciascun evento accertato con sentenza o riconosciuto attraverso una conciliazione.
Domanda INAIL entro 30 giorni
La richiesta deve arrivare all’INAIL entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale del 28 luglio 2026.
La circolare precisa che il decreto è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il 6 agosto 2026, con numero di repertorio 107/2026.
Chi possiede una PEC deve inviare la domanda a:
Chi non dispone di PEC può spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno a:
INAIL – Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00144 Roma.
Restano valide anche le domande già presentate per queste annualità secondo la disciplina precedente.
Quali documenti bisogna allegare
Lavoratori ed eredi devono trasmettere insieme alla domanda:
- copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione;
- gli atti che indicano debitore, beneficiari e importo del risarcimento;
- una dichiarazione che attesti il mancato pagamento da parte della società partecipata pubblica.
Chi presenta la richiesta deve inoltre comunicare alla società debitrice l’avvenuto invio della domanda all’INAIL.
40 milioni disponibili, ma gli importi possono ridursi
Il Fondo dispone complessivamente di 40 milioni di euro: 20 milioni per il 2024 e altri 20 milioni per il 2025.
Se le richieste ammesse superano le risorse disponibili per una determinata annualità, l’INAIL riduce proporzionalmente gli importi spettanti.
La misura non riguarda quindi tutti i lavoratori esposti all’amianto. Rientrano solo coloro che rispettano le condizioni previste dalla legge, hanno ottenuto il riconoscimento INAIL della patologia e dispongono di una sentenza o di una conciliazione valida per i periodi indicati.


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