Spese Scolastiche, il Rimborso è Senza Tasse (Anche Se Paga il Coniuge)

Le spese di istruzione per i figli possono rientrare nel welfare aziendale anche se a pagarle è il coniuge del lavoratore.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 159/2026. Il caso riguarda un dipendente con un credito welfare. La spesa scolastica, però, era stata pagata dal conto corrente intestato esclusivamente all’altro genitore.

Per il Fisco, questo non impedisce il rimborso in regime di non imponibilità. Tuttavia, il lavoratore deve rispettare alcune condizioni.

Quando le spese scolastiche non vengono tassate

L’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR prevede un trattamento fiscale favorevole per alcune spese destinate ai familiari.

Tra queste rientrano i servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare. La norma comprende anche mensa, servizi integrativi, ludoteche, centri estivi e invernali e borse di studio.

Il datore di lavoro può fornire direttamente il servizio. In alternativa, può rimborsare una spesa già sostenuta dal dipendente.

Se ricorrono tutti i requisiti, il rimborso non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Può pagare anche il coniuge

La novità riguarda proprio il pagamento.

Nel caso esaminato dall’Agenzia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato aveva pagato la spesa con un conto corrente intestato solo a lui.

Nonostante questo, il dipendente può ottenere il rimborso welfare senza perdere il beneficio fiscale.

La norma, infatti, non impone una modalità specifica di pagamento. Inoltre, non richiede che il titolare del credito welfare sostenga personalmente la spesa.

Quali documenti servono

Il lavoratore deve però documentare correttamente la spesa.

In particolare, dai documenti devono risultare:

  • il soggetto che ha usufruito del servizio;
  • la tipologia della prestazione;
  • la riconducibilità della spesa alle finalità previste dalla norma.

Il datore di lavoro deve quindi poter verificare sia il beneficiario sia la natura della spesa.

Il documento può essere intestato al dipendente oppure al soggetto che ha usufruito del servizio. L’importante è che il beneficiario risulti chiaramente identificabile.

Niente doppio beneficio fiscale

C’è però un limite importante.

Se il datore di lavoro rimborsa la spesa e il rimborso resta fuori dal reddito, il dipendente o il coniuge non può ottenere anche una detrazione o una deduzione sulla stessa quota.

Il motivo è semplice: l’agevolazione fiscale spetta solo sulla parte di spesa rimasta effettivamente a carico del contribuente.

Serve anche una dichiarazione

Infine, il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Con questo documento il lavoratore attesta che le stesse fatture non sono già state, e non saranno, utilizzate per ottenere altri rimborsi.

La regola vale sia per eventuali richieste presentate allo stesso datore di lavoro sia per quelle rivolte ad altri soggetti.

Il chiarimento dell’Agenzia è quindi molto pratico: il pagamento effettuato dal coniuge non blocca il rimborso welfare. Per mantenere l’esenzione fiscale contano soprattutto la natura della spesa, il familiare beneficiario e la corretta documentazione.