Sono diversi i docenti di sostegno che si sono trovati a fare i conti con una mancata riconferma sul posto occupato nell’anno scolastico precedente, nonostante la richiesta della famiglia dell’alunno e la disponibilità espressa nella domanda delle 150 preferenze.
Una situazione che può generare dubbi, soprattutto quando tutti i passaggi apparentemente necessari sembrano essere stati rispettati. La richiesta della famiglia, infatti, rappresenta un elemento importante della procedura, ma non determina automaticamente la conferma del docente.
Per comprendere perché un insegnante possa non essere stato riconfermato è necessario considerare il funzionamento complessivo della procedura e, in particolare, la verifica della disponibilità del posto e della nominabilità dell’aspirante.
La richiesta della famiglia non basta
La procedura per la continuità didattica sul sostegno prevede che la famiglia possa chiedere la conferma del docente che ha seguito l’alunno nell’anno precedente. Il docente, a sua volta, deve manifestare la propria disponibilità attraverso l’apposita procedura.
Ma questi passaggi non sono sufficienti, da soli, a far scattare la riconferma.
L’Ufficio scolastico deve infatti verificare che siano presenti tutte le condizioni previste e che il posto sia effettivamente disponibile per il nuovo anno scolastico.
Il posto potrebbe non essere più disponibile
Uno dei motivi della mancata riconferma può essere proprio la situazione della cattedra.
Tra la conclusione dell’anno scolastico precedente e l’avvio del nuovo possono intervenire diverse operazioni che modificano il quadro dei posti: immissioni in ruolo, mobilità annuale, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie possono incidere sulle disponibilità.
Se il posto sul quale era stata richiesta la continuità non risulta più disponibile per la procedura, la riconferma non può essere effettuata, anche in presenza della richiesta della famiglia.
La verifica attraverso il “bollettino zero”
C’è poi un altro passaggio fondamentale: il docente deve risultare nominabile.
La procedura prevede infatti una verifica preliminare, collegata al bollettino zero, attraverso la quale viene accertato se l’aspirante avrebbe ottenuto una nomina sulla base della propria posizione e delle preferenze espresse.
È proprio questo uno degli aspetti che possono spiegare perché un docente, pur avendo ricevuto la richiesta di continuità, non venga poi riconfermato.
La richiesta della famiglia, dunque, non consente di saltare la verifica prevista dalla procedura: prima della conferma deve essere accertato che il docente possieda le condizioni necessarie per essere destinatario di un incarico.
La nominabilità non riguarda solo il sostegno
Un ulteriore elemento da considerare riguarda il significato di “nominabilità”.
La verifica non deve essere necessariamente collegata a una possibile nomina esclusivamente sul sostegno. Il docente può risultare nominabile anche per un’altra classe di concorso o tipologia di posto per la quale possiede i requisiti, purché inserita tra le preferenze indicate nella domanda.
È quindi l’intero quadro della domanda presentata dall’aspirante a essere preso in considerazione nell’elaborazione.
Cosa succede se non arriva la conferma
La mancata riconferma sul posto dell’anno precedente non significa, di per sé, che il docente sia escluso dalle supplenze per il 2026/27.
Se l’aspirante ha presentato regolarmente la domanda delle 150 preferenze, potrà essere considerato nelle ordinarie procedure di attribuzione degli incarichi da GPS, sulla base della posizione occupata e delle preferenze indicate.
Il docente potrebbe quindi ottenere una nuova supplenza, anche se non sulla sede nella quale aveva lavorato l’anno precedente.




