Non aver ottenuto la conferma per le supplenze sostegno dell’anno scolastico precedente non significa necessariamente dover rinunciare alla possibilità di tornare nella stessa scuola.
Un docente che non rientra nella procedura di continuità può infatti essere nuovamente assegnato allo stesso istituto attraverso le ordinarie operazioni di conferimento delle supplenze da GPS.
La differenza, però, è importante: in questo secondo caso non entra in gioco la procedura di riconferma legata alla continuità didattica, ma il normale algoritmo delle supplenze, che incrocia posizione in graduatoria, disponibilità e preferenze indicate nella domanda delle 150 sedi.
La scuola deve essere tra le preferenze
Il primo elemento da considerare è la domanda presentata per le supplenze.
Se il docente vuole avere la possibilità di ottenere nuovamente un incarico nella scuola in cui ha lavorato l’anno precedente, quella sede deve essere stata inserita tra le preferenze espresse nell’istanza delle 150 scuole.
La presenza della scuola nella domanda, tuttavia, non garantisce la nomina. L’algoritmo procede infatti seguendo l’ordine della graduatoria e quello delle preferenze, verificando di volta in volta le disponibilità compatibili con la posizione dell’aspirante.
Cosa cambia rispetto alla continuità
La situazione è diversa quando il docente beneficia della procedura di continuità didattica sul sostegno.
In questo caso esiste uno specifico percorso finalizzato alla conferma sulla stessa sede dell’anno precedente. La normativa prevede una serie di condizioni, tra cui la richiesta della famiglia, la disponibilità del docente e la verifica della disponibilità del posto e della nominabilità dell’aspirante.
Se invece la continuità non viene riconosciuta, il docente non è necessariamente escluso dalla possibilità di tornare nella stessa scuola. Può infatti partecipare alle normali operazioni GPS, esattamente come gli altri aspiranti.
Il ruolo dell’algoritmo
È quindi l’algoritmo a stabilire, nel normale turno di nomina, se quella scuola può essere nuovamente assegnata al docente.
Il sistema tiene conto della posizione occupata in graduatoria e delle disponibilità presenti al momento dell’elaborazione. Successivamente verifica le preferenze inserite nella domanda, rispettandone l’ordine.
Di conseguenza, un docente potrebbe ritrovare la stessa scuola dell’anno precedente anche senza aver ottenuto la continuità, ma soltanto se, al momento dell’elaborazione, quella sede risulta disponibile e viene raggiunta dall’algoritmo sulla base della sua posizione e delle preferenze. Occorre quindi vedere i risultati delle nomine trasmessi dai vari Uffici Scolastici.
Non basta aver lavorato lì l’anno precedente
Il fatto di aver già prestato servizio nella scuola non attribuisce, da solo, un diritto a essere richiamati.
Questo è uno degli aspetti più importanti da chiarire: senza la procedura di continuità, il docente torna a essere considerato nell’ambito delle ordinarie regole delle supplenze.
La precedente esperienza di servizio può quindi essere rilevante dal punto di vista del punteggio, ma non crea una precedenza automatica sulla scuola.
E se la scuola è ancora disponibile?
Se la sede è stata inserita tra le preferenze e risulta ancora disponibile, il docente può essere preso in considerazione dall’algoritmo.
La nomina dipenderà però dalla sua posizione rispetto agli altri aspiranti. Se altri docenti con una posizione migliore hanno espresso la stessa preferenza e risultano anch’essi interessati a quella disponibilità, l’assegnazione seguirà l’ordine previsto dalla procedura.
In altre parole, la possibilità di tornare nella stessa scuola esiste, ma non è una conferma automatica.




