Le ore eccedenti destinate alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica meritano un’attenzione particolare perché il loro trattamento economico e previdenziale presenta caratteristiche che le distinguono dalle normali ore eccedenti attribuite su uno spezzone di cattedra. La differenza non riguarda soltanto quanto viene percepito ogni mese.
Queste ore possono avere effetti sulla Quota A della pensione, sul TFS e sul TFR e godono inoltre di un trattamento particolare durante le assenze per malattia, perché non sono assoggettate alla cosiddetta trattenuta Brunetta.
Quanto valgono le ore alternative alla religione cattolica
Per un docente della scuola secondaria con orario obbligatorio di 18 ore settimanali, un’ora di attività alternativa svolta oltre l’orario ordinario viene retribuita prendendo come riferimento 1/18 dello stipendio tabellare, comprensivo dell’indennità integrativa speciale conglobata.
Questo significa che il valore dell’ora non è identico per tutti i docenti, perché varia in funzione della fascia stipendiale raggiunta.
Un insegnante con maggiore anzianità di servizio avrà quindi un compenso più elevato rispetto a un collega collocato nelle prime fasce stipendiali.
Si tratta di un elemento importante anche perché non siamo di fronte a un semplice compenso occasionale riconosciuto per una singola prestazione, ma a una voce collegata a un incarico di insegnamento attribuito dalla scuola per un determinato periodo.
Il provvedimento della scuola viene applicato dalla Ragioneria su NoiPA
Anche la procedura di pagamento merita di essere chiarita.
La scuola attribuisce formalmente al docente le ore di attività alternativa alla religione cattolica attraverso un proprio provvedimento, nel quale devono essere indicati il numero delle ore, la decorrenza e la durata dell’incarico.
Il provvedimento viene quindi trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente.
Sono le Ragionerie Territoriali dello Stato a segnalare le ore eccedenti e ad applicare su NoiPA i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, consentendo così la liquidazione del relativo compenso nel cedolino del docente. Per questo motivo, in caso di mancato pagamento, occorre verificare non soltanto l’esistenza dell’incarico, ma anche che il provvedimento sia stato correttamente trasmesso e successivamente applicato dalla Ragioneria su NoiPA.
Le ore alternative entrano nella Quota A della pensione
Uno degli aspetti più interessanti riguarda il trattamento previdenziale.
Le ore alternative alla religione cattolica hanno infatti rilevanza ai fini pensionistici e, per il personale interessato dal sistema retributivo o misto, concorrono alla determinazione della Quota A della pensione.
È una differenza tutt’altro che marginale.
Di conseguenza, per i lavoratori che possiedono anzianità contributiva utile in quel periodo, la presenza continuativa di queste ore può riflettersi anche sul futuro trattamento pensionistico.
Non devono quindi essere considerate alla stessa stregua di un generico compenso accessorio pagato occasionalmente al docente.
Sono utili sia per il TFS sia per il TFR
Un’altra caratteristica particolarmente favorevole riguarda il trattamento di fine servizio.
Le ore alternative alla religione cattolica risultano utili sia ai fini del TFS sia ai fini del TFR, naturalmente in relazione al regime al quale è assoggettato il singolo dipendente.
Per il personale ancora in regime di Trattamento di Fine Servizio, quindi, questi compensi possono concorrere alla determinazione della buonuscita.
Per il personale in regime di Trattamento di Fine Rapporto, invece, concorrono alla relativa base secondo le regole previste per il TFR.
È proprio su questo terreno che emerge una delle differenze rispetto alle normali ore eccedenti derivanti da spezzoni di cattedra, che non hanno lo stesso trattamento ai fini del TFS.
Dietro due voci che possono sembrare simili sul cedolino possono quindi nascondersi conseguenze previdenziali molto diverse.
Malattia, niente trattenuta Brunetta: la differenza con gli spezzoni
La differenza diventa ancora più evidente in caso di assenza per malattia.
L’articolo 71 del decreto-legge 112/2008 stabilisce che, per i primi dieci giorni di ciascun evento di malattia, al dipendente pubblico venga corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione delle voci accessorie interessate dalla cosiddetta trattenuta Brunetta.
Il compenso relativo alle ore alternative alla religione cattolica non è assoggettato a questa decurtazione.
Il docente continua pertanto a percepirlo anche durante il periodo di malattia, ferma restando l’eventuale applicazione delle altre riduzioni previste dalla normativa sulle diverse componenti dello stipendio ed è proprio questo uno degli elementi che distingue maggiormente tali ore dalle normali ore eccedenti attribuite su uno spezzone di cattedra, per le quali il trattamento in caso di assenza segue regole differenti.
La natura dell’incarico, dunque, conta molto più di quanto possa sembrare. Le ore alternative alla religione cattolica valgono 1/18 dello stipendio comprensivo della IIS conglobata per chi ha un orario obbligatorio di 18 ore, incidono sulla Quota A della pensione, sono utili ai fini del TFS e del TFR e non subiscono la trattenuta Brunetta.




