Un docente che riceve una supplenza su uno spezzone orario può conservare il diritto al completamento orario con altre ore, fino a raggiungere l’orario obbligatorio previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Per il 2026/27, però, c’è una novità importante rispetto alla disciplina applicata negli anni precedenti: il diritto al completamento non dipende più dall’assenza di un posto intero.
La possibilità è prevista dall’articolo 12, comma 12,dell’OM n. 27 del 16 febbraio 2026, che disciplina le GPS e il conferimento delle supplenze per il biennio 2026/27-2027/28.
Il completamento resta possibile anche con uno spezzone
Con le nuove regole, chi riceve una nomina a orario non intero mantiene il titolo a ottenere ulteriori ore, utilizzando le posizioni utili presenti nelle graduatorie di supplenza.
Il completamento deve avvenire nella stessa provincia di inserimento e può proseguire fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il relativo personale di ruolo.
Per i docenti della scuola secondaria, inoltre, il completamento può essere realizzato anche attraverso ore appartenenti a classi di concorso diverse, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa e della compatibilità dell’orario.
Due modalità diverse
La nota ministeriale sulle supplenze 2026/27 distingue due situazioni.
Se lo spezzone viene assegnato con una supplenza fino al termine delle attività didattiche, attraverso GPS o, in caso di incapienza, graduatorie di istituto, il completamento può essere ottenuto attraverso altre supplenze a orario non intero, ma senza procedere al frazionamento delle ulteriori disponibilità.
Diversa è la situazione delle supplenze brevi e saltuarie. In questo caso il completamento può essere realizzato anche attraverso il frazionamento orario delle disponibilità, purché venga garantita l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno e sia possibile conciliare gli orari di servizio.
Il limite resta l’orario obbligatorio
Il completamento non può naturalmente portare il docente oltre l’orario previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Inoltre, quando vengono attribuiti più incarichi, deve essere verificata la compatibilità tra gli orari. Il fatto di avere diritto al completamento non significa quindi poter sommare liberamente qualsiasi spezzone disponibile.
La gestione deve tenere conto delle posizioni occupate nelle graduatorie e delle preferenze espresse dall’aspirante, oltre che delle concrete disponibilità presenti nella provincia.
Cosa cambia rispetto al passato
La novità più significativa per il 2026/27 è quindi il superamento del vecchio vincolo legato alla disponibilità di un posto intero.
La circolare ministeriale chiarisce infatti che, con i nuovi criteri di scorrimento delle graduatorie, chi riceve una supplenza a orario non intero mantiene il diritto al completamento senza che sia necessario verificare l’assenza di posti interi.
Per i docenti destinatari di uno spezzone, diventa quindi particolarmente importante controllare le successive disponibilità e le eventuali nuove convocazioni.




