Dal 1° gennaio 2027 cambiano le regole sulle ferie aggiuntive per i lavoratori metalmeccanici interessati dalla nuova disciplina prevista dal CCNL Industria. Le giornate riconosciute in base all’anzianità confluiranno nei PAR, cioè nei permessi annui retribuiti a fruizione individuale, seguendone le modalità di programmazione e utilizzo.
Il cambiamento riguarda i dipendenti già in forza al 31 dicembre 2007. Per comprendere quante ore spettano e come utilizzarle, occorre considerare l’anzianità calcolata dal 1° gennaio 2008 e distinguere le nuove maturazioni dalle ferie aggiuntive riferite al 2026.
Ferie aggiuntive: cosa cambia da gennaio
La novità riguarda la natura delle giornate aggiuntive: dal 2027 entreranno nell’istituto dei PAR individuali e saranno gestite secondo le regole previste per questi permessi.
Le ore di ferie aggiuntive maturate per il 2026 manterranno invece la disciplina delle ferie, anche quando derivano dall’anzianità conteggiata a partire dal 1° gennaio 2008.
Per i lavoratori interessati sarà quindi necessario distinguere le ore maturate secondo la precedente disciplina da quelle che confluiranno nei permessi. Il passaggio non comporta che tutte le ferie disponibili diventino automaticamente PAR: riguarda le giornate aggiuntive individuate dalla disposizione.
Metalmeccanici: quante ore di permesso spettano
Per il lavoratore normalista, il monte annuale dei PAR viene distinto in tre fasce, considerando l’anzianità maturata dal 1° gennaio 2008.
Con un’anzianità inferiore a dieci anni sono previste 104 ore annue, equivalenti a tredici permessi giornalieri. Per chi supera dieci anni e arriva fino a diciotto anni, il totale indicato è di 112 ore, corrispondenti a quattordici giornate.
Oltre diciotto anni di anzianità, il monte annuale raggiunge 144 ore, equivalenti a diciotto permessi giornalieri.
Questi valori rappresentano il totale annuo indicato per ciascuna fascia: non costituiscono un pacchetto aggiuntivo da sommare integralmente ai permessi già riconosciuti al lavoratore.
Richiesta con sette giorni di preavviso
Per utilizzare i PAR attraverso la procedura ordinaria occorre rispettare un preavviso minimo di sette giorni. È inoltre previsto un limite massimo del 6% di assenze contemporanee richieste con preavviso.
La fruizione individuale può avvenire anche per gruppi di due ore, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’impresa. Questa possibilità non riguarda il personale addetto ai turni avvicendati.
Il lavoratore deve quindi programmare la richiesta tenendo conto dei tempi previsti e delle condizioni organizzative applicabili. La possibilità di utilizzare poche ore consente, nei casi ammessi, di gestire un’esigenza personale senza assentarsi per l’intera giornata.
Malattia dei figli e imprevisti familiari
Le disposizioni richiamano anche l’utilizzo dei PAR per lutto familiare e improvvisi eventi morbosi dei familiari entro il primo grado.
Sono inoltre previsti, al massimo ogni anno, tre ulteriori eventi imprevisti rilevanti. Tra le situazioni considerate rientrano la malattia improvvisa dei figli fino a tredici anni, quella dei familiari conviventi entro il primo grado e altri imprevisti rilevanti.
In questi casi bisogna avvisare l’azienda entro due ore dall’inizio del turno. La documentazione giustificativa deve essere consegnata entro cinque giorni dalla ripresa del lavoro. Rispettare entrambe le scadenze permette di gestire correttamente l’assenza e giustificare il ricorso ai permessi.




