Novità importanti per i docenti del comparto Scuola impegnati nelle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica. Una nuova comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto chiarisce che i contratti devono terminare con la conclusione delle lezioni e non automaticamente il 30 giugno 2027.
La precisazione arriva con la circolare MIM n. 11814 del 6 maggio 2026. Le conseguenze riguardano soprattutto la durata degli incarichi, la retribuzione spettante e la necessità di correggere i contratti già stipulati con una scadenza successiva.
Per le segreterie scolastiche si apre quindi una questione amministrativa importante, mentre i docenti interessati potrebbero percepire uno stipendio inferiore rispetto a quello inizialmente previsto.
Ore Alternative alla Religione Cattolica: La Nuova Scadenza dei Contratti
Il documento stabilisce che la retribuzione deve decorrere dalla data di inizio delle attività e terminare quando cessano le effettive esigenze di servizio.
In concreto, per l’anno scolastico 2026/2027, il termine individuato è quello della conclusione delle lezioni, secondo il calendario scolastico applicabile.
Questo significa che non è previsto il pagamento automatico delle ore alternative fino al 30 giugno, come potrebbe essere stato inizialmente indicato in alcuni contratti.
La disposizione riguarda specificamente gli incarichi per le attività alternative alla religione cattolica e non modifica indistintamente tutte le altre tipologie di supplenza.
Contratti Già Stipulati al 30 Giugno: Le Segreterie Devono Correggere la Scadenza
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda i contratti già sottoscritti con scadenza al 30 giugno 2027.
Alla luce della rettifica dell’Ufficio Scolastico Regionale, le istituzioni scolastiche devono adeguare gli incarichi che prevedono una durata incompatibile con il nuovo termine indicato dall’Amministrazione.
Pertanto, per gli incarichi di attività alternativa interessati dalla disposizione, le segreterie dovranno procedere alla rettifica dei contratti già stipulati al 30 giugno, riportando la scadenza al termine delle lezioni.
Si tratta di una conseguenza amministrativa della nuova indicazione, anche se la nota non descrive espressamente la procedura tecnica da seguire per modificare i contratti già registrati.
L’operazione assume particolare importanza per la corretta gestione dei rapporti di lavoro e delle retribuzioni attraverso i sistemi SIDI e NoiPA.
I docenti interessati dovranno quindi prestare attenzione alle eventuali comunicazioni delle scuole relative alla modifica della data di cessazione dell’incarico.
Stipendi Docenti, Quanto Si Perde con la Fine Anticipata del Contratto
La modifica della scadenza contrattuale può avere conseguenze economiche dirette per i docenti incaricati delle attività alternative.
Se un contratto prevedeva inizialmente la retribuzione fino al 30 giugno, mentre la nuova scadenza coincide con il termine delle lezioni, viene meno il compenso relativo al periodo non più coperto dall’incarico.
Facciamo un esempio.
Un docente con sei ore settimanali di attività alternativa, inizialmente retribuite fino al 30 giugno, potrebbe perdere la quota di stipendio corrispondente ai giorni successivi alla conclusione delle lezioni.
Non si tratta di una riduzione dello stipendio orario, ma di una diminuzione del periodo complessivamente retribuito.
La perdita effettiva dipenderà dal numero delle ore assegnate, dalla tipologia di incarico e dalla data di conclusione delle lezioni.
Un contratto con un numero elevato di ore settimanali potrà quindi determinare una differenza economica più significativa rispetto a un incarico di poche ore.
La Circolare Ministeriale del 6 Maggio 2026: Cosa Prevede per le Supplenze
La circolare stabilisce che la durata dei contratti per le attività alternative deve essere limitata al periodo durante il quale permane l’effettiva esigenza di servizio.
La normativa prevede inoltre un preciso ordine per l’attribuzione degli incarichi.
La priorità spetta al personale docente interamente o parzialmente a disposizione della scuola. Successivamente possono essere coinvolti i supplenti già titolari di un contratto, per il completamento dell’orario, oppure, nella scuola secondaria, i docenti disponibili a svolgere ore eccedenti.
Soltanto in via residuale è previsto il ricorso a personale appositamente assunto con contratto a tempo determinato.
La novità da ricordare è quindi questa: i contratti per le attività alternative alla religione cattolica devono rispettare il periodo di effettiva necessità del servizio. Se sono stati stipulati fino al 30 giugno senza che tale durata sia giustificata, occorre adeguarne la scadenza al termine delle lezioni, con le conseguenti modifiche sulla retribuzione spettante.




