HomeEvidenzaVigilanza privata, €4,60/ora paga inadeguata: la Sentenza

Vigilanza privata, €4,60/ora paga inadeguata: la Sentenza

Vigilanza privata, 4,60 euro l’ora sono una paga inammissibile e soprattutto non conforme alla Costituzione. A stabilirlo è il Tribunale di Catania in una sentenza dello scorso 21 luglio.

Come riporta Il Sole 24 Ore, la controversia è stata promossa da un lavoratore a termine che ha svolto mansioni di usciere presso un cantiere edile, con inquadramento nel livello retributivo F del Ccnl vigilanza privata – servizi fiduciari. Sulla base di tale inquadramento, il lavoratore ha percepito una retribuzione mensile lorda di 797,14 euro per 13 mensilità, pari a un importo lordo di 4,607 euro l’ora (valore in seguito cresciuto, per il rinnovo del CCNL siglato a giugno).

Dopo la fine del rapporto a termine, il lavoratore ha invocato l’inadeguatezza della retribuzione percepita, in quanto non rispettosa dell’articolo 36 della Costituzione chiedendo il pagamento delle differenze retributive maturate.

A sostegno della propria tesi, il lavoratore ha proposto il confronto con la retribuzione oraria, molto più alta, prevista da Ccnl similari per mansioni equivalenti quali dipendenti da proprietari di fabbricati, terziario, multiservizi.

Vigilanza privata sentenza salario minimo: la decisione

Secondo il giudice di Catania, la retribuzione oraria prevista dal Ccnl vigilanza privata – servizi fiduciari, siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per le mansioni di usciere non è conforme all’articolo 36 della Costituzione. Si tratta della norma costituzionale che sancisce il diritto del lavoratore «a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa».

Un’esistenza veramente libera e dignitosa che, secondo la sentenza, non può essere garantita da una retribuzione oraria di soli 4,60 euro lordi, ritenuta inadeguata. Pertanto, le relative clausole del contratto (articoli 23 e 24) sono nulle e devono applicarsi i minimi salariali previsti da un altro contratto collettivo affine.

Una sentenza, questa, che arriva in un momento storico in cui il dibattito sul salario minimo è all’ordine del giorno e che sembra rimarcare l’esigenza di una paga minima stabilita dalla legge.

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