Supplenze Gae e Gps. I vari Uffici Scolastici Provinciali hanno già pubblicato o stanno pubblicando il bollettino del primo turno di nomina, indicando le modalità e la data di scadenza per l’eventuale rinuncia all’incarico assegnato. I tempi per decidere sono abbastanza ridotti, ma bisogna andare avanti con le nomine per assicurare quanti più docenti possibile in cattedra fin dal primo giorno di lezione, previsto nella settimana dall’11 settembre.
Supplenze Gae e Gps: cosa si intende per rinuncia
L’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 disciplina la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e il conferimento delle supplenze per il biennio 2022\2024. In tale ordinanza:
- Si considera rinuncia la mancata presentazione dell’Istanza. Non avendo presentato domanda nel periodo dal 17 luglio al 31 luglio 2023, si rinuncia al conferimento di incarico a tempo determinato e da tutte le graduatorie a cui è iscritto l’aspirante.
- Si considera rinuncia la mancata indicazione di alcune sedi o classi di concorso o tipologie di posto nella Domanda Online. Se non si indica una data sede o data classe di concorso, il candidato non si può aspettare di esser chiamato per una di queste ultime.
Le sanzioni
Stando a fonti sindacali, l’aspirante che rinuncia all’assegnazione della supplenza o non assume servizio: non si può partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze da Gae e dalle Gps anche per disponibilità sopraggiunte, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.
La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso 2023/24 e non si applica qualora l’aspirante sia già in servizio per una supplenza conferita dalla graduatoria di istituto e non intenda lasciarla per assumere servizio dalle Gae e Gps.
In caso di rinuncia alla nomina, però, è possibile essere convocati dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante ha titolo solo per le supplenze brevi come maternità, malattia ecc.