HomeEvidenzaNASpI: INPS paga la Malattia ai Percettori?

NASpI: INPS paga la Malattia ai Percettori?

Durante il periodo di fruizione di disoccupazione ho diritto al trattamento di malattia pagato dall’Inps? La risposta è sì, ma solo a determinate condizioni. Vediamo quali e le eventuali sanzioni.

Disoccupazione, quando viene pagata l’Indennità di Malattia INPS?

Durante il periodo di disoccupazione il percettore ha diritto anche all’indennità di malattia. Per avere diritto all’indennità di malattia pagato da Inps deve verificarsi un evento morboso in grado di incidere sulla incapacità temporanea al lavoro, intesa come mansione specifica.

L’indennità di malattia spetta a chi viene da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato purché l’evento di malattia si verifichi entro 60 giorni (o due mesi) dalla cessazione del rapporto di lavoro. Inps interviene anche per i casi di sospensione del rapporto di lavoro con intervento degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni, assegno di integrazione salariale, ecc.).

La malattia deve essere attestata con uno o più certificati, dal medico curante che provvede a trasmetterlo online telematicamente all’Inps. 

Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il disoccupato deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in modalità cartacea e trasmetterlo entro due giorni dalla data del rilascio all’Inps.

NASpI e Malattia, quando fare Domanda?

Se durante la disoccupazione si hanno i requisiti per accedere alla NASpI occorre fare domanda a Inps. Il termine di presentazione della domanda NASpI, pari a 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, rimane sospeso per un periodo pari alla durata della malattia indennizzata (o dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale) e riprende a decorrere, al termine della malattia, per la parte residua.

Per accedere al trattamento di malattia occorre comunicare l’evento morboso attraverso il modello NASpI Com e barrare le caselle sotto riportate:

Il Modello NASpI com deve essere presentato solo se nel frattempo si è percettore NASpI, per aver fatto domanda a Inps.

Malattia durante NASpI, quanto spetta?

L’indennità di malattia decorre dal quarto giorno di malattia per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. I primi tre giorni sono di “carenza” come durante il rapporto di lavoro.

Il trattamento di malattia erogato durante il periodo di fruizione della NASpI è ridotto di 2/3 rispetto alla percentuale normalmente prevista per la categoria di appartenenza. In caso di ricovero e qualora non vi siano familiari a carico, l’indennità è ridotta a ulteriori 2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera.

Malattia sospende la NASpI?

La malattia insorta durante la disoccupazione, nei casi visti, sospende l’erogazione del trattamento di disoccupazione? Allunga quindi il periodo di NASpI? La risposta è sì. Ma la sospensione ha effetto solo quando il lavoratore è in malattia o ricoverato, solo se percepisce una diversa indennità o una prestazione (indennità di ricovero) da parte dell’Inps o di un diverso ente previdenziale o assistenziale (come Inail, in caso di infortunio).

Visite fiscali durante la NASpI: le regole

Durante il periodo di malattia il disoccupato è soggetto a visite fiscali presso il proprio domicilio. Deve quindi osservare le fasce di reperibilità per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi i sabati, domenica e festivi):

dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

In caso di assenza ingiustificata alla visita medica di controllo presso il domicilio eletto, si applicano le sanzioni che consistono nel conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia: 

  • per un massimo di dieci giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • per il totale dell’indennità, dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.
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