HomeEvidenzaMetalmeccanici: ’Indennità dicembre’ spetta in 4 casi

Metalmeccanici: ’Indennità dicembre’ spetta in 4 casi

Sul cedolino paga di dicembre gli operai metalmeccanici dell’Industria riceveranno l’Indennità di mensilizzazione pari a 11 ore e 10 minuti di retribuzione. Si tratta, più correttamente, dell’“Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex CCNL 20 gennaio 2008”.

Si tratta di un importo economico non fisso, ma variabile, calcolato in base alla retribuzione oraria individuale di ciascun operaio. Ad esempio un operaio specializzato con una retribuzione oraria di 15 euro avrà un importo pari a 167,50 euro.

Spetta a tutti gli operai metalmeccanici? No. Vediamo con esattezza chi sono i beneficiari.

Elemento individuale di mensilizzazione pagato a dicembre: a chi spetta?

Questo elemento economico viene erogato nel cedolino paga di dicembre di ogni anno e viene inserito nel corpo centrale della busta paga. Dovrà essere determinato in base alla retribuzione oraria del mese di erogazione, quindi l’importo è soggetto a “rivalutazione” in base agli adeguamenti della retribuzione globale di fatto.

Spetta ai soli operai e non anche gli impiegati, perchè la natura stessa di questo elemento li esclude in quanto tradizionalmente già inclusi nella mensilizzazione retributiva (per approfondire clicca qui).

I beneficiari sono esclusivamente i lavoratori operai già in forza alla data del 31 dicembre 2008, secondo quanto stabilito dal CCNL 20 gennaio 2008. Di fatto coloro che hanno almeno 15 anni di anzianità aziendale.

Spetta a chi ha cambiato lavoro?

Dal 2008 però sono trascorsi 15 anni ed possibile che molti lavoratori, prima beneficiari, abbiano cambiato datore di lavoro nel settore metalmeccanico. In questo caso l’elemento della mensilizzazione non spetta salvo che non sia stato espressamente previsto dal nuovo contratto individuale di lavoro, o accordo sindacale (pensiamo al caso di cambio di appalto), oppure sia lo stesso datore di lavoro a riconoscerlo come trattamento di miglior favore a livello aziendale.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro o instaurazione di uno nuovo in corso di anno l’importo è soggetto a riproporzionamento in dodicesimi.

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