HomeEvidenzaNASpI e DIS-COLL spettano con reddito da lavoro fino a 8.500 euro

NASpI e DIS-COLL spettano con reddito da lavoro fino a 8.500 euro

Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL sono compatibili con redditi derivanti da attività lavorativa ma solo entro un certo limite.

Il limite che non va superato è quello che delimita la no tax area, ossia quella in cui non si pagano le tasse. Nella no tax area, infatti, l’IRPEF è totalmente assorbita dalle detrazioni.

Vediamo qual è questo limite reddituale che permette a un disoccupato di lavorare senza perdere NASpI o DIS-COLL.

NASpI e DIS-COLL compatibili con un lavoro

È il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli articoli 9 e 10, nonché all’articolo 15, a disciplinare le ipotesi di svolgimento di attività lavorativa mentre è in corso la fruizione delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. 

L’articolo 9 stabilisce che «il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro».

Si evince quindi come NASpI e lavoro non siano totalmente incompatibili. Basta che il reddito derivante dall’attività di lavoro subordinato non oltrepassi il limite della no tax area.

La NASpI quindi può fare cumulo con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma, a patto che questi non superino gli 8.500 euro annui. È questo infatti il limite della no tax area del 2024 stabilito dall’Agenzia delle Entrate.

Stessa cosa vale per i percettori della DIS-COLL, l’indennità riservata ai collaboratori coordinati e continuativi, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che sono inoccupati e iscritti alla Gestione Separata.

Secondo quanto stabilito dall’art. 15 di suddetto decreto, la DIS-COLL si può cumulare con i redditi derivanti da attività di natura parasubordinata e autonoma. A patto, naturalmente, che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale.

Quasi siano questi limiti li riepiloga INPS nel messaggio n. 1414 del 9 aprile 2024.

Limiti reddituali no tax area 2023 e 2024

Nel messaggio del 9 aprile scorso, INPS riepiloga i limiti reddituali riferiti agli anni 2023 e 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

In particolare:

  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023 (invariato rispetto al 2022);
  • il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 (invariato rispetto al 2022);
  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500 euro per l’anno 2024.

Per le prestazioni di lavoro occasionale, infine, NASpI e DIS-COLL sono cumulabili e compatibili fino a un limite di 5.000 euro.

Il percettore di NASpI o DIS-COLL che lavora ma non supera tali soglie di reddito annuo può quindi continuare a beneficiare dell’indennità.

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