L’anno scolastico si sta lentamente avvicinando alla fine e i docenti precari della Scuola che al 30 giugno finiranno il contratto cominciano a farsi una domanda sul calcolo del compenso sostitutivo per ferie non fruite.
La “domanda tipo” potrebbe essere questa:
“Quanti giorni mi devono essere liquidati tenendo conto che ho più di tre anni di servizio e che la scuola è stata chiusa per complessivi 18 giorni nell’attuale anno scolastico?”
Come si calcola il compenso sostitutivo per le ferie non godute?
Per prima cosa si contano i giorni di servizio dalla data di inizio contratto alla fine delle attività didattiche.
Nel nostro esempio, dal 6 settembre al 30 giugno ci sono complessivamente 298 giorni.
Una volta provveduto al calcolo dei giorni lavorati si moltiplicano i giorni lavorati per il coefficiente 2,666 (per i dipendenti con almeno un triennio) e si divide per 30.
298 x 2,666 : 30 = 26,48 giorni di ferie spettanti.
Dai giorni spettanti – 26,48 – si tolgono i 18 giorni di sospensione delle lezioni e restano 6,48 giorni da liquidare.
Chi liquida il compenso sostitutivo per ferie non godute agli insegnanti?
Il compenso sostitutivo viene liquidato a cura delle Ragionerie Territoriali dello Stato su autorizzazione delle Scuole.
La Scuola emette un decreto individuale per il pagamento dei giorni di ferie che non è soggetto a controllo preventivo.
L’ufficio stipendi stipendi riscontra il provvedimento della Scuola e provvede alla messa in pagamento del compenso sostitutivo sulla partita di stipendio del docente.
Il personale ATA a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ferie?
Diversa la situazione per il personale ATA.
Il personale ATA deve necessariamente usufruire delle ferie nel corso dell’anno scolastico.
Il pagamento del compenso sostitutivo ferie non fruite per il personale ATA può essere disposto su decreto del dirigente scolastico dove devono essere citate le esigenze di servizio che non hanno reso possibile la fruizione del diritto.