HomeEvidenzaArretrati Stipendiali: c'è la tassazione separata se hanno natura di "Ristoro"

Arretrati Stipendiali: c’è la tassazione separata se hanno natura di “Ristoro”

Gli arretrati stipendiali ricevuti dal lavoratore licenziato, che ha chiesto il risarcimento delle mensilità perdute ai sensi di legge, sono soggette a tassazione separata. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n. 130/2024.

Secondo quanto precisato dall’Amministrazione tributaria le somme versate a seguito di una sentenza che da ragione al lavoratore, hanno natura risarcitoria, e devono essere tassate separatamente.

E’ il caso, solo per citare un esempio, di sentenze di giudici del lavoro che si concludono con l’applicazione delle tutela cd. obbligatoria, il risarcimento del lavoratore per un numero di mensilità nel limite fissato dalla legge.

Arretrati retributivi con natura risarcitoria

L’Agenzia precisa le due diverse casistiche a cui afferiscono due diversi regimi fiscali:

  • se la somma è destinata a compensare il mancato guadagno (lucro cessante), ossia il reddito non conseguito, si applica la tassazione ordinaria. E’ il caso degli arretrati stipendiali erogati in costanza del rapporto di lavoro, come ad esempio accade nel comparto del pubblico impiego.
  • se invece le erogazioni retributive hanno natura risarcitoria, per le perdite economiche conseguite (danno emergente), si applica la tassazione separata. Mancando in quest’ultimo caso la funzione sostitutiva di trattamenti retributivi.

Le erogazioni arretrate hanno natura di ristoro si qualificano come lucro cessante, principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione: sentenze n. 360/2009, n. 14167/2003 e n. 4099/2000.

Considerando, infine, che il Tuir prevede l’applicazione separata sugli «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 50 e al comma 2 dell’articolo 49» (articolo 17, comma 1, lettera b), l’Agenzia ritiene che l’istante debba assoggettare a tassazione separata le somme corrisposte a titolo di ristoro per la perdita retributiva del dipendente.

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