Il tempo dedicato alle operazioni di carico e scarico del mezzo di trasporto rientrano nell’orario di lavoro e non possono essere conteggiati nelle pause. Durante la fase del viaggio dedicata a queste attività l’autista deve collaborare, pertanto non c’è sospensione dell’attività lavorativa.
Lo ha stabilito la Cassazione Civile con la sentenza n. 27324 del 22 ottobre 2024.
Il caso
Analizzando la documentazione e scheda del Cronotachigrafo gli Ispettori del Lavoro della DTL di Chieti-Pescara aveva contestato ad un autista (responsabile in solido) di non aver rispettato i tempi di pausa alla guida per 7 diverse giornate. Emanando così un provvedimento sanzionatorio.
Azienda e lavoratore facevano ricorso giudiziario ottenendo 3 sentenze sfavorevoli, tra cui l’ultima di Cassazione.
Per la Cassazione il carico-scarico è orario di lavoro
La Suprema Corte si sofferma sull’art. 4 primo comma, lettera d) del Regolamento UE n. 561/2006, che regola l’«interruzione» dei tempi di guida.
La norma va interpretata – scrivono gli ermellini – esattamente come è scritta, per interruzione si intende il «periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo».
Quindi durante l’interruzione della guida l’autista deve essere a tutti gli effetti inattivo, cioè a riposo: non guidare e nemmeno svolgere «altre mansioni».
Il conducente che si occupa del carico e dello scarico delle merci non può essere considerato a riposo.
Annotazione manuale delle Pause
Dalla sentenza della Corte di Cassazione emergono anche ulteriori aspetti che attengono non solo alla corretta gestione del cronotachigrafo, l’apparecchio che controlla i tempi di guida e riposo.
Il titolare dell’impresa di trasporto è obbligato a tenere correttamente tutti i documenti di viaggio attestante i tempi di guida e di riposo effettuati dai conducenti, secondo le prescrizioni della normativa europea. Devono inoltre annotare a mano o mediante apposito dispositivo i tempi passati a svolgere attività che comportano l’allontanamento dal mezzo (le c.d. «altre mansioni»). Spetta al conducente provvedere alla corretta formazione della documentazione che attesta i tempi di guida, le attività connesse diverse dalla guida e comunque rientranti nell’orario di lavoro, e quelli di interruzione/riposo.
Devono ritenersi nulle e prive di fondamento le interruzioni non annotate su un supporto cartaceo e riferite oralmente (l’autista aveva disinserito la scheda tachigrafica). Né possono essere ritenuti efficaci semplici deposizioni di testimoni.