TFR Stagionali, dal 1° Luglio Esce dalla Busta Paga: Cosa Succede ai Contratti a Termine

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Dal 1° luglio 2026 entra in vigore il nuovo meccanismo del silenzio assenso per il conferimento del TFR alla previdenza complementare, introdotto dalla legge di Bilancio 2026. La novità riguarda i lavoratori assunti da questa data che maturano il trattamento di fine rapporto.

In pratica, il datore di lavoro dovrà consegnare un’apposita informativa al momento dell’assunzione. Da quel momento il lavoratore avrà 60 giorni di tempo per decidere se mantenere il TFR in azienda oppure destinarlo a un fondo pensione. Se entro questo termine non esprimerà alcuna scelta, scatterà automaticamente il silenzio assenso e il TFR maturando verrà conferito alla previdenza complementare uscendo dalla Busta Paga come elemento retributivo.

Se per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato il meccanismo appare piuttosto lineare, maggiori dubbi riguardano i contratti a termine e gli stagionali, per i quali la normativa non prevede regole specifiche.

Cosa accade con i contratti a tempo determinato

La legge 199/2025 applica ai rapporti a termine la disciplina generale. L’adesione automatica alla previdenza complementare può perfezionarsi soltanto se il contratto consente il decorso dei 60 giorni previsti per l’esercizio della scelta.

Le linee guida della Covip chiariscono inoltre che eventuali periodi di malattia, infortunio o altre sospensioni del rapporto non interrompono il conteggio dei 60 giorni.

Se invece il contratto termina prima di questo termine, il silenzio assenso non può perfezionarsi. In tal caso il TFR viene liquidato alla cessazione del rapporto, salvo che il lavoratore abbia aderito volontariamente a un fondo pensione. Rimane comunque l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare l’informativa anche nei rapporti di brevissima durata.

Gli stagionali e il problema dei fondi pensione

Le criticità aumentano per i lavoratori stagionali. Alcuni fondi negoziali prevedono infatti requisiti minimi di permanenza per consentire l’iscrizione.

Può così verificarsi il caso di un lavoratore assunto per circa dieci settimane: supera i 60 giorni richiesti dalla legge per il silenzio assenso, ma non raggiunge i tre mesi di attività richiesti da alcuni fondi di categoria per l’adesione.

Su questa situazione né la legge, né le Faq ministeriali, né le linee Covip forniscono oggi una risposta definitiva, lasciando aperto un vuoto interpretativo sulla destinazione del TFR.

Restano ancora diversi chiarimenti da fornire

Le incertezze riguardano anche gli stagionali che vengono riassunti ogni anno con contratti di breve durata. Ad ogni nuova assunzione il datore di lavoro deve infatti ripetere gli adempimenti informativi e verificare nuovamente i termini previsti per la scelta del lavoratore.

Ulteriori dubbi interessano infine le aziende obbligate a versare il TFR al Fondo Tesoreria INPS, poiché la normativa non chiarisce come debba essere gestito il trattamento di fine rapporto durante i 60 giorni concessi al lavoratore per esprimere la propria volontà.