Per molte famiglie i mesi di luglio e agosto coincidono con una pausa anche nei pagamenti di una delle prestazioni economiche erogate dall’INPS. Ogni anno, infatti, con la conclusione dell’anno scolastico, numerosi beneficiari non trovano l’accredito previsto e si chiedono se ci sia un problema o se il beneficio sia stato revocato.
Nella maggior parte dei casi non è così. Si tratta di una sospensione prevista dalle regole che disciplinano l’indennità di frequenza, una misura destinata ai minori con disabilità che frequentano scuole, centri di formazione o strutture riabilitative.
Cos’è l’Indennità di frequenza
L’indennità di frequenza è una prestazione economica riconosciuta ai minori con difficoltà persistenti nello svolgimento delle funzioni proprie della loro età oppure con ipoacusia, purché partecipino con continuità ad attività scolastiche, formative o terapeutiche.
Il beneficio non viene riconosciuto esclusivamente in base alla condizione sanitaria, ma anche alla presenza di un requisito fondamentale: la frequenza effettiva delle attività previste dalla legge.
Proprio questo elemento spiega perché, durante il periodo estivo, la prestazione possa essere sospesa.
Perché l’INPS sospende gli accrediti in estate
Con la fine delle lezioni, nella maggior parte dei casi viene meno il requisito della frequenza scolastica. Di conseguenza, nei mesi di luglio e agosto l’INPS interrompe normalmente i pagamenti, che riprendono con l’avvio del nuovo anno scolastico, una volta ripristinati i requisiti richiesti.
Non si tratta quindi della perdita definitiva del beneficio, ma di una sospensione temporanea legata all’assenza della frequenza.
Quando il pagamento continua anche in estate
Esistono però situazioni nelle quali l’accredito può proseguire anche durante luglio e agosto. Accade quando il minore frequenta, nel periodo estivo, centri di riabilitazione, percorsi terapeutici, centri specializzati o altre attività abilitative riconosciute dalla normativa.
In questi casi è necessario che la frequenza sia adeguatamente documentata e comunicata all’INPS attraverso la certificazione rilasciata dalla struttura.
Se la documentazione viene trasmessa solo dopo l’estate, l’Istituto può comunque riconoscere le somme spettanti con il pagamento degli arretrati, purché venga accertato che il minore abbia effettivamente frequentato le attività previste durante i mesi di luglio e agosto.




