Congedo Biennale Legge 104: Rischio per Docenti e ATA con Contratto a Termine

Il congedo straordinario retribuito previsto dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 rappresenta uno degli strumenti più importanti a tutela dei lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave. Tuttavia, esiste un aspetto poco conosciuto che può avere conseguenze rilevanti, soprattutto per docenti e personale ATA con contratto a tempo determinato.

Il periodo trascorso in congedo straordinario, infatti, pur essendo coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici, non è utile per la maturazione della NASpI, l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro.

Per il personale della scuola con contratto in scadenza il 30 giugno, questo può tradursi in una riduzione della durata della disoccupazione estiva.

Cos’è il congedo biennale retribuito

Il congedo straordinario consente ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, di assentarsi dal lavoro per assistere un familiare con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.

La durata massima complessiva è di 24 mesi nell’arco della vita lavorativa e il beneficio può essere richiesto, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge, dal coniuge, dalla parte dell’unione civile, dai genitori, dai figli conviventi e, in determinate condizioni, da fratelli e sorelle conviventi.

Per il personale della scuola il trattamento economico viene gestito tramite NoiPA, previa autorizzazione dell’amministrazione competente.

Come viene retribuito il periodo di congedo

Durante il congedo il lavoratore non percepisce il normale stipendio, ma un’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione percepita prima dell’assenza, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico.

La normativa prevede un tetto massimo rivalutato annualmente dall’INPS, sia per l’indennità sia per la contribuzione figurativa riconosciuta durante il periodo di assenza. Per il 2026 gli importi sono stati aggiornati dall’Istituto con le consuete circolari annuali.

Durante il congedo:

  • non maturano ferie e permessi;
  • non matura la tredicesima mensilità;
  • il periodo non è utile alla maturazione del TFR/TFS;
  • l’anzianità economica resta sospesa nei casi previsti dalla normativa.

Perché il congedo incide sulla NASpI

L’aspetto meno conosciuto riguarda proprio la disoccupazione.

Sebbene il periodo sia coperto da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici, non produce contribuzione valida per il calcolo della NASpI.

La durata della prestazione di disoccupazione dipende infatti dalla contribuzione utile maturata nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Di conseguenza, i periodi trascorsi in congedo straordinario non incrementano le settimane utili ai fini della durata della NASpI.

Il rischio per i supplenti con contratto al 30 giugno

La questione interessa soprattutto i docenti e il personale ATA con incarico fino al termine delle attività didattiche.

Ogni estate migliaia di lavoratori presentano domanda di NASpI dopo la scadenza del contratto.

Se durante l’anno scolastico hanno fruito di alcuni mesi di congedo straordinario, il numero delle settimane utili ai fini della disoccupazione potrebbe risultare inferiore rispetto a quello che avrebbero maturato lavorando regolarmente.

In pratica, a parità di carriera, chi ha fruito del congedo potrebbe percepire la NASpI per un periodo più breve rispetto a un collega che non ne ha usufruito.

Una scelta da valutare con consapevolezza

Naturalmente il congedo biennale rimane uno strumento fondamentale per assistere un familiare con disabilità grave e risponde a esigenze di particolare rilevanza sociale.

Tuttavia, per il personale con contratto a tempo determinato è importante conoscere anche gli effetti indiretti che questa scelta può avere sulla futura indennità di disoccupazione.

Prima di richiedere il congedo, soprattutto se il contratto è in scadenza, può essere utile confrontarsi con la segreteria scolastica, un patronato o l’INPS per valutare la propria posizione contributiva e comprendere l’impatto sulla NASpI.

Schema riassuntivo