Capire se la fascia stipendiale indicata sul cedolino NoiPA è quella corretta non è sempre semplice. Per docenti e personale ATA non basta infatti contare gli anni trascorsi dal primo contratto con la scuola: bisogna verificare il servizio riconosciuto nella ricostruzione di carriera, l’eventuale preruolo, i periodi che non producono progressione economica e, per le carriere interessate, il riallineamento.
La questione è particolarmente importante perché dalla fascia stipendiale dipende direttamente la retribuzione. Con l’applicazione dei nuovi valori economici del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, un errore nell’inquadramento può riflettersi anche sull’importo degli aumenti e delle eventuali differenze arretrate.
Ma come si determina la fascia corretta?
Fasce stipendiali: perché l’anzianità determina lo stipendio
La progressione economica del personale scolastico avviene attraverso fasce collegate all’anzianità riconosciuta.
Per i docenti la carriera stipendiale è articolata nelle fasce:
0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34 e 35 anni in poi.
Quando viene raggiunta l’anzianità necessaria, il dipendente passa alla fascia successiva e acquisisce il relativo trattamento economico.
Il problema è capire quale sia l’anzianità effettivamente utile.
Un docente che lavora nella scuola da 15 anni, per esempio, non necessariamente possiede 15 anni di anzianità economica utile ai fini della fascia stipendiale. Possono intervenire il servizio preruolo, le regole applicabili alla ricostruzione della carriera e periodi non utili alla progressione.
Per questo il primo documento da controllare, oltre al cedolino NoiPA, è il decreto di ricostruzione della carriera.
Preruolo: la vecchia regola dei 4 anni più 2/3
Su questo punto è necessaria una distinzione fondamentale tra vecchia e nuova disciplina.
L’articolo 485 del D.Lgs. 297/1994, nella formulazione applicabile alle precedenti ricostruzioni di carriera dei docenti, prevedeva che il servizio preruolo fosse riconosciuto:
- per intero per i primi quattro anni, ai fini giuridici ed economici;
- per 2/3 dell’eventuale periodo eccedente i quattro anni, ai fini giuridici ed economici;
- per il restante 1/3, ai soli fini economici.
Facciamo l’esempio di un docente con 7 anni di servizio preruolo.
I primi quattro anni vengono riconosciuti integralmente. Dei tre anni rimanenti, due anni – cioè i 2/3 – sono riconosciuti ai fini giuridici ed economici, mentre il restante anno costituisce la quota riconosciuta ai soli fini economici secondo il meccanismo previsto dalla disciplina.
Nella ricostruzione iniziale avremo quindi 6 anni riconosciuti ai fini giuridici ed economici, oltre alla quota residua economicamente riconosciuta secondo le regole previste per la successiva progressione.
È proprio su questa parte della carriera che può successivamente intervenire il cosiddetto riallineamento.
Dal 2023/2024 le regole sono cambiate
La vecchia formula non può però essere applicata indistintamente a tutti i docenti.
Con le modifiche introdotte nel 2023, per i docenti immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 e successivamente confermati in ruolo, il servizio preruolo utile viene riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici, secondo la nuova formulazione dell’articolo 485.
È una differenza sostanziale.
Chi controlla oggi la propria fascia stipendiale deve quindi verificare innanzitutto quando è stato immesso in ruolo e quale normativa è stata utilizzata per la ricostruzione della carriera.
Non esiste, dunque, una formula unica applicabile indistintamente a tutto il personale scolastico.
Per il personale ATA devono inoltre essere considerate le specifiche disposizioni sul riconoscimento dei servizi non di ruolo previste dal Testo Unico della scuola.
Il nodo del 2013 e lo slittamento della carriera
Un altro elemento che continua a incidere sulla posizione stipendiale di molti docenti e ATA è l’anno 2013.
Il blocco delle progressioni stipendiali introdotto negli anni della crisi della finanza pubblica ha prodotto effetti che ancora oggi possono essere visibili nella carriera del personale scolastico.
Per molti lavoratori il 2013 non viene infatti considerato utile per la progressione economica ordinariamente gestita dall’amministrazione, con la conseguenza che la data dello scatto può risultare spostata in avanti.
La questione del riconoscimento del 2013 è stata inoltre oggetto negli ultimi anni di un significativo contenzioso giudiziario. Per questo è opportuno evitare una semplificazione: la situazione amministrativamente applicata e le pretese avanzate in sede giudiziaria non sempre coincidono.
Per verificare la propria posizione bisogna quindi controllare la data di maturazione della fascia riportata negli atti di carriera e confrontarla con quella gestita da NoiPA.
Ricostruzione e riallineamento non sono la stessa cosa
Un altro errore frequente è considerare ricostruzione di carriera e riallineamento come due termini equivalenti.
Non lo sono.
La ricostruzione viene effettuata dopo l’immissione e la conferma in ruolo e serve a determinare l’anzianità riconoscibile sulla base del servizio precedentemente prestato.
Il riallineamento riguarda invece, nelle carriere soggette alla precedente disciplina, il recupero della quota di anzianità che non aveva inizialmente prodotto tutti gli effetti sulla progressione.
È quindi possibile che un dipendente abbia avuto una ricostruzione di carriera perfettamente corretta al momento dell’immissione in ruolo, ma debba successivamente vedere aggiornata la propria posizione per effetto del riallineamento.
Se questo passaggio non viene correttamente recepito, la conseguenza può essere uno slittamento della fascia stipendiale e quindi una retribuzione inferiore a quella spettante.
Come controllare la propria fascia sul cedolino NoiPA
Il controllo può partire dal cedolino NoiPA, ma non dovrebbe fermarsi lì.
Occorre mettere a confronto almeno tre elementi: cedolino, decreto di ricostruzione della carriera e anzianità effettivamente riconosciuta.
Bisogna verificare in particolare:
- la fascia stipendiale attribuita;
- la scadenza indicata nella posizione economica;
- gli anni di preruolo riconosciuti;
- la normativa applicata alla ricostruzione;
- eventuali periodi non utili;
- l’incidenza del 2013;
- l’eventuale riallineamento della carriera.
Se la data dello scatto riportata sul sistema non appare compatibile con il decreto di ricostruzione o con i successivi provvedimenti di carriera, è opportuno chiedere alla propria amministrazione una verifica.
Preruolo: vecchie e nuove regole





